CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 17 MAGGIO 2004

N. della Sezione: 2708/2004

OGGETTO:

Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca. Schema di regolamento concernente "Ordinamenti didattici, requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, programmazione e sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica".

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. 940/1.4.2, in data 1 marzo 2004, con la quale il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Visto il proprio parere interlocutorio pronunciato nelladunanza dell8 marzo 2004;

Vista la relazione integrativa trasmessa dall'amministrazione e pervenuta il 3 maggio 2004;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Marco Lipari;

PREMESSO e CONSIDERATO:

1) L'Amministrazione riferisce che la legge 21 dicembre 1999 n. 508, in ossequio al dettato dell'articolo 33 della Costituzione, prevede la trasformazione delle Accademie e dei Conservatori in Istituti di alta formazione artistica e musicale.

2) Tale legge prevede, all'art. 2, commi 7 e 8, che la riforma sia attuata attraverso uno o più regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3) Il comma 7 indica gli ambiti delle materie da disciplinare con norme regolamentari; il comma 8 elenca in 10 punti (lettere da a) ad l) ) i principi ed i criteri direttivi sulla base dei quali i regolamenti di cui al comma 7 devono essere emanati.

4) Lo schema di regolamento in esame, quindi, si propone di definire l'intero sistema dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.

5) Il provvedimento, completando l'iter iniziato con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 - recante criteri per l'autonomia statutaria e regolamentare delle nuove Istituzioni - disciplina gli ordinamenti didattici, i requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, la programmazione e lo sviluppo delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

6) Secondo il Ministero riferente, la scelta fondamentale, operata dalla legge n. 508 del 1999, all'esito di un dibattito parlamentare protrattosi sull'arco di più legislature, è stata quella di non comprendere le istituzioni in questione all'interno delle università, trasformandole in facoltà universitarie, così come era avvenuto per gli ISEF in attuazione del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, ma di istituire un nuovo settore di istruzione superiore artistica, di pari livello e dignità, ma distinto e diverso dalle università.

7) Tale soluzione è ritenuta in linea con quanto avviene nella maggior parte degli altri Paesi europei, dove il sistema dell'istruzione superiore comprende, accanto alle università, istituzioni diverse, ma di pari livello e dignità, ciascuna dotata di una sua funzione specifica e quindi di specifiche strutture organizzative, ordinamenti e modalità didattiche.

8) Le nuove Istituzioni sono pertanto qualificate come enti di alta formazione artistica e musicale, diverse dalle Università, ma poste sul medesimo livello.

9) Di conseguenza la relativa disciplina, pur ispirandosi al modello universitario, è definita in relazione alla specificità del settore.

10) Il primo regolamento emanato in materia ha riguardato i criteri per l'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare previsto dall'articolo 2 comma 7 lett. f) (D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132).

11) La predisposizione di un unico provvedimento, che disciplini in modo complessivo tutti gli altri aspetti del nuovo sistema, è ritenuta coerente con l'indicazione formulata da questa Sezione con il parere pronunciato il 7 maggio 2001 sul regolamento relativo all'autonomia statutaria e regolamentare.

12) Lo schema di regolamento in esame è ispirato al principio di allineare il sistema a quello universitario, evitando al contempo di riprodurre soluzioni che in quel settore sono oggi oggetto di ripensamento perché valutate negativamente.

13) Nell'attuazione della riforma delle Accademie e dei Conservatori si vuole procedere con maggiore prudenza e gradualità. Il testo ripropone, pertanto, la disciplina già dettata per le università dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, introducendo alcuni correttivi che tengono conto della specificità delle Istituzioni e degli interventi correttivi avviati per l'università.

14) Lo schema di regolamento è stato trasmesso al Consiglio Nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), 1'organo consultivo previsto dall'articolo 3 della legge n. 508/1999.

15) Alcune delle osservazioni espresse dal CNAM nell'adunanza del 14 aprile 2003, in relazione all'articolato, sono state recepite nel testo.

16) Al contrario, l'amministrazione ha ritenuto di non adeguarsi al predetto parere in relazione alle osservazioni, giudicate "ictu oculi più di carattere sindacale che tecnico") che mirano a trasformare le Istituzioni in questione in facoltà universitarie.

17) Inoltre, l'amministrazione ha ritenuto di non recepire le osservazioni del CNAM, riguardanti la definizione degli obiettivi e delle attività formative qualificanti delle scuole e per la programmazione.

18) Al riguardo, l'amministrazione afferma che il regolamento "ha pertanto lo scopo di delineare i tratti essenziali del nuovo sistema. Per quel che riguarda, invece, la determinazione in concreto degli obiettivi e delle attività formative qualificanti delle scuole nonché dei criteri per la programmazione triennale) è indispensabile, invece, secondo quanto avviene peraltro anche per l'università, individuare uno strumento, quale il decreto ministeriale, idoneo a garantire la necessaria flessibilità del sistema".

19) Nelladunanza dell8 marzo 2004, la Sezione ha pronunciato un parere interlocutorio, sottolineando l'opportunità che sullo schema del provvedimento si esprima compiutamente lintero Governo, nella sua composizione collegiale, mediante ladozione di una delibera preliminare del Consiglio dei Ministri.

20) La Sezione ha ritenuto poi necessario che l'amministrazione dia conto, nella relazione illustrativa, delle opzioni compiute, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

"Anzitutto, è opportuno stabilire con maggiore chiarezza se il regolamento in esame rappresenti, o meno, la compiuta attuazione della riforma delineata dall'articolo 2 della legge n. 508/1999.

A tale riguardo, si evidenzia che il parere pronunciato dalla Sezione nelladunanza del 6 maggio 2002 aveva richiamato l'attenzione sulla opportunità di concentrare in un unico contesto regolamentare tutta la disciplina attuativa dell'articolo 2, poiché il complesso procedimento di produzione normativa non può realizzarsi in maniera armonicamente compiuta se non attraverso un unico testo regolamentare da emanarsi ai sensi del comma 7, dell'art. 2, della legge n. 508/99.

In tale testo le varie parti, tutte fra loro strettamente connesse, potranno costituire una unità formale tesa a garantire la coerenza del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Inoltre, l'unità finale del testo meglio consentirà di valutare il livello di adeguatezza della disciplina regolamentare ai principi e ai criteri posti dal comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 508/1999.

Quindi, alla fase di produzione dei regolamenti adottati singolarmente per ragioni di urgenza, dovrà seguire lemanazione di un testo regolamentare unitario; lultimo, o gli ultimi specifici regolamenti dovranno quindi essere emanati in un unico testo coordinato con i regolamenti in precedenza emanati.

Dalla lettura dell'articolato emerge che non tutti gli oggetti indicati dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 508/1999 hanno formato oggetto di disciplina regolamentare.

In particolare, non sono individuabili le disposizioni riguardanti le modalità di trasformazione delle istituzioni, che dovrebbe costituire uno dei punti essenziali e qualificanti dellintero disegno riformatore.

È quindi necessario che l'amministrazione riferente definisca con maggiore precisione la complessiva impostazione della riorganizzazione degli istituti, delineando il rapporto con l'attuazione dell'autonomia delle istituzioni disciplinata dal D.P.R. n. 132/2003.

In questa prospettiva, poi, si suggerisce all'amministrazione di riordinare le disposizioni in modo più strettamente correlato alla sistematica dell'articolo 2, comma 7, che definisce in modo dettagliato i diversi ambiti dell'intervento normativo.

Sin dora, poi, si sottopone all'amministrazione una verifica accurata e completa delle diverse ipotesi di rinvii, compiute dalle disposizioni regolamentari ad ulteriori provvedimenti generali del Ministero o delle Istituzioni. Non tutti questi rinvii risultano giustificati da effettive esigenze di salvaguardia dell'autonomia delle istituzioni o da necessità di ordine tecnico."

21) La Sezione prende atto della precisazione compiuta dall'amministrazione riferente, secondo cui il testo del regolamento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 gennaio 2004, ma, per mero errore materiale, la deliberazione non è stata menzionata nelle premesse e nella relazione.

22) Con riguardo all'opportunità di concentrare in un unico regolamento tutta la disciplina attuativa dell'articolo 2 della legge n. 508/1999, il Ministero "si riserva di provvedervi successivamente", così da rendere evidente limpianto sistematico complessivo della normativa.

23) Al riguardo, nel valutare positivamente l'impegno manifestato dall'amministrazione, la Sezione ribadisce l'opportunità di utilizzare il presente intervento regolamentare per definire lassetto unitario e completo della riforma delle istituzioni. Infatti, allo stato, non emergono particolari ostacoli alla redazione di un provvedimento regolamentare unico.

24) In particolare, si deve considerare che, secondo il Ministero, "dal momento che il presente regolamento integra quanto già disciplinato dal d.P.R. n. 132 del 2003, il quadro complessivo del nuovo sistema dell'alta formazione è ultimato e risulta dal complesso dei due provvedimenti". Quindi, l'amministrazione afferma di disporre già di tutti gli elementi necessari per realizzare l'integrazione dei testi regolamentari.

25) A tale riguardo, tuttavia, la Sezione richiama l'attenzione sulla previsione contenuta nell'articolo 2, comma 7, lettera c) della legge n. 508/1999, secondo cui i regolamenti governativi disciplinano anche le modalità di trasformazione di cui al comma 2. La disposizione richiamata prevede che "i Conservatori di musica, lAccademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutica, ai sensi del presente articolo".

26) Nel disegno legislativo, quindi, la trasformazione non è automatica, ma consegue all'attuazione di un procedimento delineato dalla disciplina regolamentare. Questi aspetti non risultano adeguatamente trattati né nel presente schema normativo, né nel regolamento di cui al D.P.R. n. 132/2003. Pertanto, sarà cura dell'amministrazione completare il segmento di disciplina mancante, definendo compiutamente le modalità concrete della trasformazione.

27) In ordine al suggerimento di limitare i rinvii operati a successivi decreti ministeriali, il Ministero afferma che essi sono compiuti "esclusivamente per la disciplina degli aspetti del sistema che richiedono uno strumento, quale il decreto ministeriale, idoneo a garantire una adeguata flessibilità".

28) Secondo l'amministrazione, "il rinvio al decreto ministeriale è infatti previsto esclusivamente per la determinazione di contenuti artistico-didattici, o di disposizioni di natura programmatoria che in quanto tali non tollerano di essere definiti da un atto non nativo (obiettivi e attività formative qualificanti delle scuole, definizione delle corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi, determinazione del numero di crediti necessari per il conseguimento del diploma accademico di li livello, programmazione). Il rinvio ai decreti è altresì previsto per la disciplina delle procedure per i giudizi di idoneità all'insegnamento artistico; anche tale aspetto, infatti, non può trovare un idoneo strumento di disciplina in un regolamento posto che i giudizi di idoneità de qua sono giudizi di carattere artistico che in quanto tali richiedono competenze, conoscenze e valutazioni di carattere squisitamente tecnico".

29) La Sezione è consapevole dei vantaggi legati allo strumento del decreto ministeriale non regolamentare. Tuttavia, si tratta di verificare se le scelte compiute dall'amministrazione siano conformi al sistema normativo delineato dalla legge n. 508/1999. Infatti, lo scopo dell'attuazione regolamentare è proprio quello di fissare una disciplina dai contorni chiari, certi e sufficientemente stabili nel tempo. Del resto, la legge n. 509/1999, nel disegnare la riforma delle istituzioni non prevede, in questa parte, appositi rinvii ad atti privi di valenza regolamentare.

30) Inoltre, occorre considerare che lo schema di regolamento ha operato la scelta di disciplinare analiticamente anche altri aspetti della materia a contenuto squisitamente tecnico, suscettibili di una modulazione più rapida nel tempo, quali, per esempio, il calcolo dei crediti formativi. Per ragioni di coerenza, quindi, il regolamento dovrebbe dettare regole più organiche e compiute anche per altri profili essenziali.

31) Non solo, ma il sistema complessivo dell'alta formazione valorizza il ruolo dell'autonomia delle istituzioni, che appare maggiormente garantito dalla definizione preventiva di norme regolamentari generali, senza rinvii a successivi provvedimenti amministrativi.

32) Si ribadisce, quindi, l'opportunità di verificare con attenzione se il ricorso allo strumento flessibile del decreto ministeriale sia sempre necessario. In ogni caso, poi, appare indispensabile una più puntuale indicazione dei criteri che dovrebbero vincolare i contenuti essenziali dei decreti adottati in attuazione del regolamento in esame.

33) Da una valutazione analitica dei numerosi rinvii a decreti ministeriale emerge che essi:

- sul piano quantitativo, sono molto ampi;

- sul piano qualitativo, riguardano, spesso, anche contenuti essenziali della disciplina, anche senza connotati tecnici prevalenti;

- non risultano sempre accompagnati dalla precisa indicazione dei criteri cui sono subordinati i provvedimenti.

34) In questo senso, risulta in primo luogo criticabile la previsione dell'articolo 2, comma 2, secondo il quale, in attuazione del principio dell'autonomia didattica, "le istituzioni disciplinano gli ordinamenti dei corsi di studio in conformità alle disposizioni della legge e del presente regolamento", nonché dei decreti ministeriali. In tal modo, la disposizione introduce, con valenza generale, un vincolo ulteriore allautonomia delle singole istituzioni, correlato alla adozione di atti amministrativi a valenza generale non regolamentare.

35) La stessa osservazione critica va svolta nei riguardi dell'articolo 11, comma 1, che riproduce la stessa subordinazione degli ordinamenti didattici delle istituzioni ai decreti adottati dal Ministro.

36) Anche all'articolo 3, comma 4, si devono esprimere riserve sulla previsione secondo cui "il corso di specializzazione ha lobiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con decreto del Ministro di cui all'articolo 5." La particolare rilevanza del titolo di studio previsto impone di delineare compiutamente, nel contesto della disciplina regolamentare, i settori particolari entro cui si svolgono i corsi di studio finalizzati alla specializzazione.

37) A tale proposito, si richiama l'attenzione sull'articolo 5. Proprio larticolazione dellofferta formativa in scuole e in dipartimenti richiede la previsione di norme generali che consentano di definire stabilmente il quadro di riferimento.

38) Per le stesse ragioni, si esprimono dubbi sulla previsione dell'articolo 5, comma 4, che, in via transitoria, rinvia ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri per la trasformazione dei corsi attualmente esistenti.

39) Con riguardo all'articolo 4, comma 5, il rinvio al decreto ministeriale sembra assumere un altro significato, consistente nellautorizzazione specifica allattivazione di corsi sperimentali di secondo livello. Peraltro, la disposizione non fissa alcun idoneo criterio applicativo ed è destinata, in questa formulazione, ad assumere una durata indeterminata. Anche nella fase transitoria appare necessaria la definizione di regole più puntuali e precise, dirette a stabilire i contenuti essenziali dei corsi delle nuove istituzioni.

40) Anche nell'articolo 6 il rinvio al decreto ministeriale risulta eccessivo e disancorato dalla previsione di criteri adeguati. Per ragioni di omogeneità, se si muove dal presupposto che l'individuazione delle scuole e dei dipartimenti spetta al regolamento, anche la previsione dei relativi crediti formativi deve essere contenuta nello stesso atto regolamentare. Ciò vale per tutti e tre i profili considerati dalla disposizione per il rinvio al decreto ministeriale: le "variazioni" dell'impegno previsto per ciascuna scuola; le frazioni destinate allo studio individuale; le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel vecchio ordinamento e i nuovi corsi di studio.

41) All'articolo 8, comma 2, non è condivisibile la scelta di affidare al decreto ministeriale il compito di definire il numero dei crediti formativi necessari per conseguire il diploma di secondo livello, trattandosi di una determinazione non riconducibile ad aspetti meramente tecnici del percorso formativo compiuto dallinteressato.

42) Linadeguatezza del rinvio a successivi decreti ministeriali si manifesta in modo ancora più evidente nell'articolo 10. La disciplina relativa agli obiettivi e alle attività formative qualificanti delle scuole non può essere rimessa al mero decreto ministeriale, tanto più che esso dovrebbe regolare non solo la definizione dei crediti formativi, ma anche gli obblighi minimi di frequenza; i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici; il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente comunque non inferiore al dieci per cento e non superiore al quindici per cento. Si tratta di elementi centrali della disciplina, non delegabili a successivi provvedimenti.

43) Aspetti critici presenta anche l'articolo 11, comma 6. La norma, che rinvia ad un decreto ministeriale, riguarda regole non meramente tecniche afferenti al trattamento dei dati personali che potrebbero trovare una miglior collocazione nella sede regolamentare.

44) l'articolo 12 comma 3 assegna ai decreti ministeriali il compito di disciplinare aspetti eterogenei del sistema. Solo alcuni di questi sono riconducibili al concetto (ampio) di programmazione. Non vi rientrano, certamente, né la costituzione di centri di eccellenza e specialistici in campo artistico e musicale (lettera d), né la costituzione di Politecnici delle arti (lettera e). Anzi, rispetto a questultimo punto, il regolamento omette del tutto di attuare lo specifico criterio previsto dall'articolo 2, comma 8, lettera i), della legge n. 509/1999. Anche la previsione della lettera g), concernente lattivazione di servizi e di interventi a favore degli studenti per la realizzazione del diritto allo studio dovrebbe essere ricondotta entro i contenuti strettamente regolamentari dell'intervento.

45) Altrettanto inadeguata risulta la previsione dell'articolo 12, comma 4, che delega ai decreti ministeriali il compito di regolare altri contenuti essenziali del sistema:

a) listituzione e lattivazione dei corsi di studio, rispondenti a requisiti essenziali, individuati dal Comitato, ai sensi dell'articolo 14, in termini di risorse umane e strumentali;

b) l'eventuale accorpamento e fusione delle istituzioni esistenti;

c) la costituzione di nuove istituzioni;

d) listituzione di corsi in sedi decentrate; la trasformazione e la soppressione, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera l), della legge, di quelle istituzioni che non conseguano gli obiettivi programmatici specifici;

e) la statizzazione delle istituzioni legittimate a produrre apposita istanza ai sensi della legge;

f) listituzione di nuove strutture e il riordino e la valorizzazione delle strutture esistenti, quali laboratori, sale da concerto, archivi anche sonori, centri di produzione e di documentazione, nonché ogni altra struttura anche multimediale, comprese quelle occorrenti per la ricerca e le produzioni artistiche; per listituzione, il riordino e la valorizzazione di musei, collezioni e biblioteche il decreto è adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

g) la fruizione pubblica del patrimonio artistico e musicale dellistituzione.

46) All'articolo 11, comma 5, si compie un ulteriore rinvio a un decreto ministeriale, volto a regolare le modalità per il conseguimento dell'idoneità agli insegnamenti nelle istituzioni. Pur riconoscendosi l'opportunità di non appesantire la disciplina di rango regolamentare, considerando anche che il rinvio al decreto ministeriale indica alcuni criteri attuativi, si sottolinea la necessità di adeguamento alla previsione della legge, che affida al regolamento lo specifico compito di disciplinare i requisiti di idoneità dei docenti.

47) nell'articolo 16, comma 2, il rinvio ai decreti ministeriali riguarda la disciplina delle sedi, con particolare riguardo alladeguamento e alla valorizzazione delle risorse strumentali disponibili, ai laboratori, ai musei, alle sale da concerto, alle biblioteche, ai centri di ricerca, ai centri di produzione, ai centri di documentazione e ad ogni altra struttura mediale e multimediale. Si tratta, in sostanza, della disciplina riguardante l'idoneità delle sedi, che, costituendo attuazione dello specifico criterio fissato dalla legge n. 508/1999, deve essere collocata al livello del regolamento.

48) All'articolo 17, comma 2, la disposizione rinvia a decreti ministeriali volti a definire:

"a) i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle fondazioni;

b) le attività e i beni che possono essere conferiti alle fondazioni con funzioni strumentali rispetto ai fini istituzionali propri dellIstituzione".

49) La previsione non è condivisibile, perché demanda ad un atto non regolamentare un compito riservato alla fonte normativa prevista dalla legge n. 508/1999.

50) Sotto altro profilo, la Sezione osserva che numerose disposizioni del regolamento si limitano sostanzialmente a riprodurre i criteri o i contenuti indicati dall'articolo 2, commi 7 e 8, della legge n. 508/1999, senza specificare leffettiva portata della disciplina introdotta. Ciò si manifesta, fra laltro, in relazione alle modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati (art. 2, comma 7, lettera d). Le convenzioni sono previste all'articolo 3, comma 7; 4, commi 1 e 2; 9, commi 2 e 3; 12, commi 4 e 9; 16, comma 3; 18, comma 4. Non sembra, peraltro, che le disposizioni definiscano compiutamente le modalità di realizzazione delle convenzioni.

51) Altri profili della disciplina risultano incompleti o generici. Si fa riferimento, in particolare, ai "requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti" (articolo 2, comma 7, lettera a) della legge n. 508/1999). Lo schema di regolamento non affronta specificamente questo aspetto della disciplina, che pure sembra assumere un rilievo determinante nel quadro sistematico delineato dalla legge su cui si fonda il potere regolamentare.

52) Il criterio della "definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale" (articolo 2, comma 8, lettera a) non risulta attuato, salvo un limitato accenno nell'articolo 14, che affida al Comitato il compito di definire i parametri della valutazione. Si tratta, però, di unopzione non condivisibile, spettando al regolamento il compito di definire i previsti standard.

53) Anche il criterio stabilito dall'articolo 2, comma 8, lettera b), della legge n. 508/1999 ("rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative") non risulta sufficientemente sviluppato.

54) Nella propria relazione integrativa, in risposta al punto 38 del parere interlocutorio della Sezione, l'amministrazione chiarisce, che "ad oggi pertanto si sta provvedendo a coprire i posti in organico attingendo alle graduatorie esistenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento".

55) La Sezione suggerisce, comunque, di precisare meglio tale circostanza nella relazione illustrativa di accompagnamento del regolamento, eventualmente prevedendo un'apposita disposizione transitoria.

56) In ogni caso, si rende necessario chiarire meglio la scelta illustrata dalla relazione integrativa, la quale afferma che "secondo quanto previsto dal legislatore le nuove procedure di reclutamento si applicheranno soltanto quando tali graduatorie saranno esaurite; in particolare si provvederà al conferimento di incarichi a tempo determinato a coloro che saranno in possesso della specifica idoneità conseguita a livello nazionale (art. 15)".

57) La disposizione richiamata, peraltro, sembra formulata in modo tale da ritenere che l'attribuzione degli incarichi con contratti quinquennali riguardi la sola ipotesi in cui non si possano coprire gli insegnamenti nellambito delle dotazioni organiche delle istituzioni. Il punto deve essere chiarito in modo adeguato, costituendo uno degli oggetti principali della disciplina regolamentare.

58) l'amministrazione dovrebbe adeguatamente spiegare l'eventuale opzione di escludere, per gli insegnanti, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

59) Si sottolinea, ancora, che il regolamento dovrebbe dettare disposizioni anche in materia di reclutamento del personale non docente, fermo restando il rilievo dell'autonomia delle singole istituzioni e la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva.

60) In ogni caso, poi, il regolamento in esame, toccando direttamente la disciplina del rapporto di lavoro e i connessi aspetti organizzativi, prima della sua emanazione, deve essere sottoposto alla valutazione delle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.

61) Le osservazioni che precedono, riguardando limpostazione complessiva dello schema regolamentare, sembrano condurre ad una rielaborazione generale del provvedimento.

62) A tal fine, la Sezione sottopone all'amministrazione anche una serie di osservazioni di contenuto specifico, di cui la stessa Amministrazione, potrà tener conto nell'esercizio del proprio potere regolamentare.

63) Con riferimento ai singoli articoli, si formulano i seguenti rilievi.

64) Nelle premesse, è necessario verificare l'opportunità di sopprimere la citazione dell'articolo 9, comma 5, della legge 19 dicembre 1990, n. 341 (pure richiamata dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 508/1999), posto che non costituisce oggetto del presente regolamento l'individuazione dei livelli funzionali del pubblico impiego e delle attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio.

65) Inoltre, è opportuno citare anche il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132, concernente "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508". È necessario, inoltre, acquisire il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dandone conto nelle premesse.

66) Occorre verificare se debbano essere indicati come concertanti i Ministri delleconomia e delle finanze e della funzione pubblica: la norma che conferisce il potere regolamentare non lo prevede, ma l'amministrazione proponente ha comunque ritenuto di acquisire il formale assenso di entrambi i Ministeri.

67) All'articolo 1, è necessario integrare lelenco delle definizioni con altre espressioni tecniche o specifiche contenute nellarticolato (per esempio, "tutorato" che pure è definito all'articolo 13 - ; "dipartimento"; "carriere degli studenti"; "candidati privatisti"; "autoapprendimento"; "attività di orientamento"). Inoltre, è necessario seguire un ordine omogeneo delle definizioni, preferibilmente alfabetico o riferito alla sequenza in cui le espressioni compaiono nellarticolato, per consentire una rapida individuazione della locuzione ricercata. Va verificata la corrispondenza delle definizioni con quelle contenute nel D.P.R. n. 132/2003.

68) Le definizioni devono presentare i caratteri della chiarezza e della effettiva capacità descrittiva. Pertanto, si suggerisce di valutare l'adeguatezza della definizione di "attività formativa", che pare assumere un significato essenzialmente assiologico, oltre che meramente esemplificativo, e quindi scarsamente idoneo a fissare il contenuto della locuzione.

69) La definizione di "regolamenti didattici", quali "regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottati da ciascuna istituzione", non appare corretta, perché la norma legislativa citata si riferisce a regolamenti governativi di altra natura e contenuto. Se si intende compiere un riferimento allautonomia regolamentare delle istituzioni occorre adottare una diversa formula. Inoltre, la scelta definitoria compiuta nel regolamento potrebbe ingenerare qualche confusione tra le espressioni "ordinamento didattico" e "regolamento didattico". Infine, non è opportuna una definizione che rinvia al contenuto di un altro articolo (l11).

70) L'inadeguatezza di definizioni che rinviano ad altri articoli si manifesta anche con riguardo alla previsione secondo cui il "comitato regionale di coordinamento", è "il comitato di cui all'articolo 18".

71) Le norme del capo II vanno ricollocate in ordine sistematico. Per esempio, il comma 2 dell'articolo 2 va opportunamente inserito all'inizio dell'articolo 11, considerando lidentità dell'oggetto. all'articolo 2, comma 1, non è necessario ripetere lelenco delle istituzioni, poiché il regolamento adotta la tecnica delle preventive definizioni.

72) All'articolo 2 si ribadisce la necessità di verificare se lautonomia delle singole istituzioni sia sufficientemente garantita da una disposizione che rinvia ad unampia gamma di decreti ministeriali non aventi valore regolamentare e non sottoposti alla valutazione collegiale del Governo.

73) All'articolo 3, commi 1 e 5, va verificata la correttezza della formula "formazione alla ricerca".

74) All'articolo 3, comma 7, la previsione richiede maggiore chiarezza. Inoltre occorre verificare se le convenzioni in oggetto non debbano essere sottoposte a qualche forma di controllo o di autorizzazione da parte del Ministero.

75) All'articolo 4, comma 2, è necessario definire con maggiore puntualità il contenuto dellattività di formazione, anche allo scopo di precisare le relazioni con la formazione professionale.

76) All'articolo 4, comma 4, va precisato se le regole relative allattestato finale e alla programmazione didattica riguardino solo la fase transitoria o il sistema a regime. In tale seconda eventualità, gli ultimi due periodi vanno formulati come appositi commi. Il rinvio all'articolo 16 è errato, trattandosi, verosimilmente, dell'articolo 15. In tal caso, peraltro, occorre precisare quali modalità di conferimento degli incarichi si intendono richiamare.

77) All'articolo 5 si ribadisce l'opportunità di disciplinare in via regolamentare listituzione delle scuole e dei dipartimenti, eventualmente con la previsione di unadeguata fase di transizione o sperimentale. Non è chiaro, inoltre, se lordinamento per dipartimenti sia facoltativo od obbligatorio.

78) In ogni caso, è necessario chiarire meglio il rapporto tra corsi di studio, indirizzi, scuole e dipartimenti. La previsione relativa al valore legale dei titoli di studio (articolo 5, comma 3) potrebbe essere ricollocata allinterno dell'articolo 3.

79) All'articolo 5, commi 4 e 5, è necessario delineare lambito temporale della fase transitoria di "prima applicazione" del regolamento. Il riferimento ai corsi sperimentali e al decreto di approvazione del Ministro appare piuttosto generico, risultando insufficiente il riferimento agli indirizzi indicati dalla norma. Si sottopone all'amministrazione la valutazione di una definizione più articolata dei previsti indirizzi sperimentali.

80) All'articolo 5, comma 6, è necessario precisare se la disposizione assuma carattere definitivo o meramente transitorio. In entrambi i casi, potrebbe essere opportuno chiarire le ragioni della diversità di disciplina rispetto agli altri corsi, in relazione alla minore autonomia riconosciuta alle singole istituzioni. Inoltre, si ribadisce che il rinvio puro e semplice al decreto del Ministro, senza la previsione di particolari criteri, potrebbe risultare di dubbia legittimità.

81) Agli articoli 3 e 8 occorre precisare meglio il significato dellespressione "master", eventualmente valutando l'opportunità di altre espressioni, quali "diploma di perfezionamento", o simili. Inoltre, occorre verificare la coerenza con la previsione dell'articolo 7, comma 5, che sembra distinguere i requisiti di ammissione previsti, rispettivamente, per il corso di perfezionamento e per il "master". Se lintenzione dell'amministrazione è quella di prevedere due corsi differenti, occorre una idonea riformulazione dell'articolato.

82) All'articolo 6, comma 1, va soppresso lavverbio "motivatamente", considerando la necessità di motivare i provvedimenti riferiti a singole scuole, privi di valore generale, in base alla ordinaria regola racchiuso nell'articolo 3 della legge n. 241/1990.

83) All'articolo 6, comma 3, lespressione "Variazioni possono essere previste in relazione ad attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico", va sostituita con altra idonea a chiarire se il decreto ministeriale possa superare la percentuale della metà, in presenza di particolari condizioni.

84) All'articolo 6, comma 4, occorre verificare la necessità di mantenere linciso "fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d)".

85) All'articolo 6, comma 8, va precisato lambito temporale di applicazione della disciplina transitoria.

86) All'articolo 7, commi 2, 3, 4 e 5, è opportuno prevedere modalità di verifica del possesso dei requisiti necessari per lammissione ai corsi, eventualmente mediante un rinvio all'articolo 11, comma 4, lettere e) e g).

87) All'articolo 7, comma 5, occorre verificare la correttezza della distinzione tra corso di perfezionamento e "master", che non sembra prevista dal regolamento (articolo 3, comma 6).

88) All'articolo 7, comma 7, occorre verificare l'adeguatezza del rinvio ai criteri stabiliti dalla legge, posto che la fonte primaria rimette proprio al regolamento il compito di concretizzare i canoni stabiliti.

89) All'articolo 8 occorre verificare, se, per esigenze di omogeneità, non sia preferibile indicare espressamente il numero dei crediti formativi necessari per conseguire il diploma accademico di secondo livello. Inoltre, potrebbe essere opportuno precisare il rapporto tra lacquisizione dei crediti e lo svolgimento di eventuali esami o verifiche di profitto.

90) All'articolo 9, comma 2, appare necessario il coordinamento con la previsione dell'articolo 6, comma 5. Si deve verificare l'opportunità di prevedere apposite forme di coordinamento ministeriale per verificare la computabilità dei crediti acquisiti nellambito di diversi corsi.

91) La previsione dell'articolo 9, comma 3, risulta eccessivamente generica, in quanto si limita a trascrivere il criterio previsto dall'articolo 2, comma 8, lettera h), della legge n. 508/1999. Il compito del regolamento dovrebbe essere proprio quello di riempire di contenuto concreto il criterio previsto dalla disposizione legislativa.

92) All'articolo 11 appaiono superflue le indicazioni relative alle modifiche dei regolamenti didattici e la previsione che "l'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto di emanazione".

93) All'articolo 11, inoltre, è opportuno eliminare il duplice riferimento agli ordinamenti e ai regolamenti didattici, che potrebbe ingenerare confusione. In alternativa, si suggerisce di riformulare, nelle definizioni dell'articolo 1, il significato delle espressioni "regolamenti didattici" e "ordinamenti didattici".

94) All'articolo 11, comma 5, il riferimento ai paesi europei risulta poco chiaro e di dubbia utilità.

95) La disposizione di cui all'articolo 11, comma 7, relativa ai candidati privatisti, potrebbe trovare migliore collocazione nell'articolo 3.

96) Le disposizioni contenute negli articoli 12-17 comprendono anche norme non riguardanti la programmazione, lo sviluppo e la valutazione del sistema. Pertanto, si sottopone all'amministrazione l'opportunità di introdurre un ulteriore capo relativo agli articoli 15-18.

97) All'articolo 12, comma 2, la previsione riguardante "la soppressione, laccorpamento o la trasformazione delle istituzioni stesse o di corsi" dovrebbe essere isolata e regolata con maggiore precisione, pur essendo condivisibile il collegamento con lattività di programmazione.

98) La previsione dell'articolo 12, comma 4, lettera e), deve essere formulata in termini più chiari e puntuali.

99) All'articolo 14, i commi 1 e 4 vanno accorpati, per evitare ripetizioni. Occorre precisare, inoltre, l'eventuale sussistenza di oneri per gli esperti e la loro copertura.

100) l'articolo 15, per la sua complessità ed eterogeneità, potrebbe essere opportunamente suddiviso in due o più articoli.

101) All'articolo 15, i commi 1 e 7 devono essere coordinati, regolando, in parte, lo stesso oggetto. Al comma 1 va meglio definito il rapporto tra le diverse modalità di copertura dei posti. Se lintento è quello di stabilire una preferenza per i docenti già inseriti nelle graduatorie, occorre una previsione espressa in tal senso.

102) All'articolo 15, comma 2, la previsione appare superflua, considerando la generale applicabilità dei vigenti contratti collettivi nazionali. Lautonoma previsione dell'articolo 15, comma 9, potrebbe risultare superfluo, posto che il rapporto di lavoro dei docenti universitari resta assoggettato alla specifica disciplina del comparto.

103) All'articolo 15, comma 4, si suggerisce di verificare l'opportunità di definire le procedure selettive in modo unitario, mediante atti del Ministro, quanto meno con riguardo alla individuazione dei criteri generali.

104) l'articolo 16 risulta eccessivamente generico, a fronte dellespressa indicazione dell'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge n. 508/1999.

105) All'articolo 16, commi 2 e 4, è opportuno un rinvio alle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali.

106) All'articolo 17 si deve valutare l'opportunità di ampliare la previsione regolamentare con lindicazione dei criteri per la partecipazione alle fondazioni, limitando la portata del rinvio a successivi decreti ministeriali. In particolare, potrebbe essere opportuno stabilire in sede regolamentare se la partecipazione dellistituzione alla fondazione debba presentare, o meno, carattere maggioritario.

107) All'articolo 17, comma 1, occorre precisare meglio se lo scopo della norma sia quello di vietare alle istituzioni di assumere qualsiasi tipo di onere economico nella fondazione.

108) All'articolo 18 è necessario fissare un termine per ladeguamento dei corsi ed eventuali rimedi allinerzia delle istituzioni.

109) La previsione dell'articolo 19 non è chiara, nella parte in cui elenca gli "enti" e i "privati". In ogni caso, l'individuazione dei soggetti abilitati al rilascio dei titoli di studio deve essere compiuta in modo più preciso e la sede della programmazione non sembra congruente a tale scopo.

110) La previsione dell'articolo 19, comma 3, deve essere riformulata, precisandosi il rapporto tra lautorizzazione di cui al comma 1 e lapprovazione del regolamento didattico.

111) La previsione dell'articolo 19, comma 6, deve essere accompagnata dalla indicazione delle conseguenze derivanti dalla mancata richiesta dellautorizzazione nel termine prescritto, precisandosi se si tratta di un termine decadenziale.

112) l'articolo 20 va riformulato. Occorre indicare meglio la regola, riguardante i criteri generali per l'attribuzione dell'incarico di direttore. La deroga, riguardante la nomina "per chiara fama", deve essere riempita di contenuto concreto, altrimenti non è comprensibile il riferimento alla "eccezionalità" dei casi. Anche il tempo determinato deve essere fissato nel suo limite massimo.

113) All'articolo 21, la clausola di abrogazione indeterminata deve essere espunta, considerando che si tratta di un regolamento di delegificazione, cui compete la puntuale ricognizione delle norme legislative abrogate.

P.Q.M.

Nei suddetti termini è il parere della Sezione;

Per estratto dal Verbale

Il Segretario dell'Adunanza

(Elvio Piccini)

Visto

Il Presidente della Sezione f.f.

(Alessandro Pajno)