Testo:

CAMERA — INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Primo firmatario: COLASIO (MARGH DL U)

Data presentazione: 23/04/02 Seduta n. 0136

 

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca.

- Per sapere -premesso che:

con la legge n. 508 del 1999 si sono posti i principi di una generale riforma dell'accademia di belle arti, dell'accademia nazionale di arte drammatica, dell'accademia di danza, degli istituti superiori per le industrie artistiche (Isa), dei conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, con tale riforma i suddetti vengono a configurarsi come istituti di alta cultura e in tal modo l’Italia si avvicina a standard più congrui con l’attuale scenario europeo;

il Consiglio dei ministri in data 28 marzo 2002, ha approvato uno schema di regolamento relativo alla autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, schema non compatibile con l’identità, il ruolo, l’auspicato status europeo di tali istituzioni e le aspettative degli operatori di settore;

lo schema del citato regolamento è, fra tutte le precedenti versioni, in assoluto la meno rispondente alle esigenze delle istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999, almeno per i seguenti motivi:

  1. impone, in stridente contrasto con l’autonomia prevista dalla legge n. 508 del 1999, una presidenza esterna di nomina ministeriale. Ciò riaccentra di fatto il governo del sistema, con l’aggravante dei requisiti di individuazione (non libero professionali, giuridici o imprenditoriali ma culturali artistici, musicali) analoghi a quelli previsti per la figura del direttore e contrastanti con le competenze attribuite al consiglio di amministrazione ("… che stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a crearsi le premesse per una frattura artistica al vertice dell’istituzione o per una possibile subordinazione della qualità artistica e formativa a ragioni ad essa del tutto estranee;
  2. nega contestualmente all’istituto la facoltà di autodeterminazione, principio essenziale ed inderogabile nell’ambito dell’autonomia e nei limiti stabiliti dalla legge;
  3. evidenzia contraddittorietà tra il principio di autonomia e ciò che da esso deriva, umiliando e mortificando la dignità e la funzione delle figure democraticamente elette (direttore e docenti componenti il consiglio accademico) e dell’istituzione che le esprime, subordinandone l’individuazione a non meglio precisati"… particolari requisiti di comprovata professionalità …" ponendo di fatto l’istituzione sotto tutela;
  4. separa irrazionalmente la rappresentanza legale dell’istituzione dalla responsabilità del suo andamento (e ciò non accade in nessun altro ordine di scuola!) precludendo pertanto una gestione unitaria in tutte le sue esplicazioni funzionali di tipo organizzativo, didattico, artistico, e amministrativo;
  5. affida al consiglio di amministrazione, in contrasto con le competenze assegnate allo stesso, ulteriori attribuzioni di naturale competenza del consiglio accademico;
  6. annulla ogni autonomia in materia di organici, affidando al Ministro ogni decisione in rapporto alla struttura dell’Istituto e annullando qualunque programmazione collegate alle risorse comunque disponibili in bilancio;

se non si ritenga che tale schema di regolamento leda il principio di autonomia e l’autotutela delle istituzioni culturali; se in particolare, sia possibile correggere l’attuale formulazione dell’articolo 5 di tale schema, con le conseguenti ricadute su altri articoli, in modo da eliminare: la presidenza esterna di nomina ministeriale, che subordinerebbe l’autonomia di tali istituzioni, e costituirebbe premessa a un’eventuale frattura artistica e ad una possibile subordinazione della qualità formativa a ragioni estranee ed esterne; le contraddizioni tra principio di autodeterminazione istituzionale e subordinazione di figure democraticamente elette (direttore e docenti competenti del Consiglio Accademico) a tutele esterne all’istituzione; la separazione tra rappresentanza legale dell’istituzione e responsabilità del suo andamento: il possibile contenzioso tra consiglio accademico (cui appartengono le naturali, autonome competenze) e consiglio di amministrazione (cui sarebbero assegnate dal provvedimento in oggetto).