Prot. n. 1763 Roma, 16 aprile 2003


Alla Dott.ssa Letizia Brichetto Arnaboldi Moratti
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Sede


OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il “Regolamento che definisce gli ordinamenti didattici, i requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, la programmazione e lo sviluppo del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508”: richiesta di parere.


Adunanza del 14 aprile 2003

IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE:


PREMESSO CHE:

nell’apportare modifiche alla bozza di regolamento inviata dal Ministro al CNAM e comprendente l’insieme dei punti richiesti dall’art. 2, comma 7 della legge 508/99, il Consiglio ha ritenuto di dover richiamare i fondamentali principi ispiratori della citata legge che a sua volta enuncia, all’art. 1, l’art. 33 della Costituzione. Infatti, il Parlamento nel preordinare il passaggio delle Istituzioni di Alta Cultura dall’allora Pubblica Istruzione al Ministero dell’Università (la fusione dei due Ministeri è intervenuta nel 2001), intendeva applicare il dettato costituzionale e, pertanto, conformare ai principi e ai sistemi universitari le suddette istituzioni.
Quindi, il Consiglio dopo attenta analisi, supportata da inoppugnabili elementi tecnici, ha provveduto ad intervenire sul testo per dare un assetto alle istituzioni il più vicino alle esigenze specifiche delle medesime.
Fermi restando gli interventi meramente tecnici, il Consiglio ha rilevato in particolare nell’art. 13 una incongruenza con quanto enunciato nella legge di riforma che, all’art. 2, comma 7, prevede come solo attraverso i regolamenti si possano disciplinare i principi e i requisiti per gran parte dei punti elencati ai commi 3 e 4 dell’art. 13. Invece, nella stesura approntata dal Ministro questi requisiti verrebbero rimandati “tout court” ad un decreto del Ministro stesso. Pertanto, appare illegittimo l’uso del decreto ministeriale quando esso prescinde dai necessari passaggi regolamentari.

RITIENE CHE:

la complessità dell’articolato che disciplina, in particolare, la materia di cui all’art. 2 comma 7 della legge 508/99 ad esclusione della lettera f), ha richiesto un lungo lavoro di riflessione sull’efficacia normativa a breve dell’articolato stesso. A ormai più di tre anni dall’entrata in vigore della legge, ma soprattutto a tre anni dall’invito da parte del MIUR a dare avvio a sperimentazioni che prefigurassero i nuovi ordinamenti, è improcrastinabile la concreta applicazione della legge stessa, in assenza della quale le istituzioni, ma prima di tutto l’utenza, sono lasciate in uno stato di incertezza e sconcerto che mette in seria difficoltà il loro funzionamento e appanna l’immagine di tutto il sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.
Il testo sottoposto al parere del CNAM si presta alle seguenti osservazioni:

  1. La materia che consente il concreto avvio della riforma sul piano didattico è normata attraverso il rinvio a successivi decreti, che quindi, oltre ad assumere la normale valenza di atto procedurale, assumono funzione sostanziale. Non solo, ma non determinano né la funzione né la durata di quella che viene chiamata “la prima applicazione”. Si ha anzi l’impressione che, data la mancanza nella legge 508/99 della definizione di un transitorio, si introduca quest’ultimo surrettiziamente all’interno dei regolamenti applicativi della legge stessa. I rilievi in questo senso vanno mossi al Capo II (Ordinamenti didattici) e in particolare all’art. 5 (Ordinamento didattico generale); all’art. 10 (Obiettivi e attività formative qualificanti delle scuole) e all’art 12 (Procedure per la trasformazione dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell’Accademia Nazionale di danza).
  2. La materia che consente il concreto avvio della riforma sul piano della programmazione dell’offerta formativa a livello territoriale o a livello delle singole istituzioni e su quello della valutazione dell’idoneità delle sedi non solo è anch’essa in parte rinviata a successivi decreti, ma anche alla definizione di parametri di valutazione di cui sono investiti organi che non si sa quando e in che tempi intendano assolvere il compito loro affidato. I rilievi in questo senso vanno mossi al Capo III (Programmazione, sviluppo e valutazione del sistema) e in particolare all’art. 13, commi 3 e 4; all’art. 15 (Valutazione) e all’art. 17 (Sedi delle istituzioni).
Il CNAM ha quindi deliberato un insieme di emendamenti, volti a correggere le carenze indicate nei punti 1. e 2., che fanno parte integrante dell’espressione di un parere favorevole al testo.
Infatti, i primi 11 articoli della bozza di decreto, tranne l’articolo 5, consistono nel riversamento degli analoghi 11 articoli del DM 509/99 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei), tranne l’articolo 4 sulla attuale situazione delle istituzioni ricomprese nell’AFAM. Il DM 509/99, però, era stato elaborato contestualmente al decreto di riordino dei settori scientifico-disciplinari e al successivo decreto di riordino delle classi di laurea e di laurea specialistica, all’interno quindi di una visione organica della riforma degli studi universitari. La sua applicazione al sistema dell’AFAM così com’è senza una contestuale proposta di bozze di decreti relativi a un eventuale riordino delle discipline tipiche del settore, e senza quindi una ridefinizione dei corsi di studio, rende necessaria una serie di emendamenti che garantiscano l’avvio di una prima applicazione del regolamento, da una parte tenuto conto della realtà delle istituzioni così come sono andate trasformandosi negli ultimi tre anni in virtù delle sperimentazioni avviate dal MIUR, e dall’altra nel rispetto della logica ispiratrice la fonte normativa di riferimento.
Per quanto riguarda il resto della bozza di DPR, l’avere compresso in un unico articolato, per quanto ricco, i restanti 7 punti previsti dal comma 7, Art. 2 della legge 508/99, da una parte lascia irrisolti molti nodi e dall’altra affida alla decretazione oggetti che dovrebbero rientrare nei principi dell’autonomia prevista dalla legge 508/99. Gli emendamenti proposti vanno in una direzione correttiva finalizzata a rendere più funzionale il disposto legislativo.


ESPRIME AL SIG. MINISTRO LE CONSIDERAZIONI ED IL PARERE SEGUENTI:

Il CNAM ritiene che il testo governativo presentato debba essere emendato con integrazioni e modifiche, evidenziate in grassetto, per le motivazioni di seguito espresse.
Inoltre, gli emendamenti proposti sono meglio evidenziati nell’allegata tabella (allegato A), riportante i due testi a raffronto, che fa parte integrante e sostanziale del presente parere.


CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
(Definizioni)

  1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
  1. per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
  2. per istituzioni, le Accademie di Belle Arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
  3. per CNAM, il Consiglio Nazionale per l’Alta formazione Artistica e Musicale;
  4. per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata ed integrata dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:
  5. per regolamenti didattici, i regolamenti di cui all'art. 2 comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottati da ciascuna istituzione;
  6. per corsi di studio, i corsi di diploma accademico di laurea di primo livello, di diploma accademico specialistico di laurea di secondo livello, il corso accademico di specializzazione e i corsi accademici di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design come individuati all’articolo 3;
  7. per titoli di studio, il diploma accademico di laurea di primo livello, il diploma accademico specialistico di laurea di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione e il diploma accademico di formazione alla ricerca;
  8. per classe, l’insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell’articolo 5;
  9. per credito formativo accademico, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
  10. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali ogni corso di studio è finalizzato;
  11. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
  12. per curriculum, l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
  13. per ordinamento didattico di un corso di studio, l’insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell’art.11
  14. per Comitato, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
  15. per comitato regionale di coordinamento, il comitato di cui all’articolo 18;
  16. per sistema, il sistema alta formazione e specializzazione artistica e musicale”.


Motivazioni

Le definizioni sono state modificate in parte per adeguarle alle denominazioni che sono venute definendosi dopo la stesura della bozza, in parte per ragioni sostanziali (lettere f e g)
Comma 1.

  1. L’emendamento riconduce la denominazione del Ministro e del Ministero negli attuali termini
  2. L’emendamento aggiuntivo si rende indispensabile data la ricaduta che la legge 268/02 produce sulla legge 508/99
  3. L’aggiunta del termine laurea a specificare i diplomi accademici di I e II livello è motivata dal fatto che, come rappresentato in premessa, la parte di articolato relativa all’autonomia didattica è presa dal Dm 509/99. Inoltre la legge n. 268/02 avvicina ancor più i titoli accademici rilasciati dall’AFAM ai titoli rilasciati dall’Università. Il successivo emendamento ha lo scopo di ricomprendere, nell’ambito delle definizioni, tutti gli specifici settori dell’AFAM.
  4. Il termine scuola viene sostituito con il termine classe per due motivi
    1. Nell’ordinamento previgente il termine scuola si identifica con il termine corso di studio, in quanto afferente al titolo di studio finale
    2. Nella fonte normativa di riferimento i corsi di studio, afferenti ai relativi titoli di studio affini quanto a finalità generali, sono raggruppati in classi.


    Art. 3
    (Titoli e corsi di studio)

    1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:

    1. diploma accademico di laurea di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di laurea di primo livello;
    2. diploma accademico di laurea di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di laurea di secondo livello;
    3. diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
    4. diploma accademico di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente;
    5. diploma di perfezionamento, conseguito al termine del corso di perfezionamento;
    6. master di I o di II livello conseguito al termine del corrispondente corso.
    1. Il corso di diploma accademico di laurea di primo livello ha l’obiettivo di assicurare la consapevolezza critica garantendo un’adeguata padronanza di metodologie e tecniche entro un percorso rivolto all’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
    2. Il corso di diploma accademico di laurea di secondo livello ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione critica, al fine di operare con la piena padronanza di metodologie e tecniche per l’acquisizione di competenze professionali elevate.
    3. Il corso di diploma accademico di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con Decreto del Ministro di cui all’articolo 5 del presente regolamento.
    4. Il corso di diploma accademico di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione in campo artistico e musicale.
    5. Il corso di perfezionamento risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento.
    6. Il master di I o di II livello risponde ad esigenze culturali di specifica qualificazione professionale.
    7. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell’ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.


    Motivazioni

    Gli emendamenti alle definizioni dell’art. 1 ricadono ovviamente sull’art. 3. Inoltre è opportuno differenziare il concetto di perfezionamento da quello di master.
    Comma 1.

    1. Vedi motivazioni Art. 1, comma 1, lettera f)
    2. In ambito universitario perfezionamento e master non coincidono così come non coincideranno nell’AFAM: il perfezionamento è di norma finalizzato all’approfondimento della conoscenza di un settore di studio; il master è di norma finalizzato all’affinamento di competenze spendibili direttamente in ambito professionale
    3. Viene quindi proposto l’emendamento aggiuntivo che discende dall’emendamento soppressivo alla lettera e)
    Commi 2 e 3
    Si è ritenuto di introdurre termini (consapevolezza critica e disciplinari) che rispecchino, nelle finalità formative dell’AFAM, gli aspetti dei saperi non strettamente legati alla dimensione pratico-operativa
    Comma 5.
    Vedi motivazione Art. 1, comma 1, lettera f)
    Comma 7. (inserito ex-novo)
    Discende dagli emendamenti relativi alle lettere e) ed f) del comma 1. per la necessaria definizione degli obiettivi del master.


    Art. 4
    (Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata)

    1. Le istituzioni svolgono attività di produzione e di ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistico-professionali elevati. A tal fine, le istituzioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.
    2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci, attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni.
    3. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate nel regolamento didattico.


    Motivazioni

    Comma 1.
    Vedi motivazione Art. 1, comma 1, lettera f)
    Il termine di professionale viene aggiunto a quello di artistico in quanto la ricaduta della formazione artistica in ambito lavorativo deve prevedere un’equivalente formazione professionale.


    Art. 5
    (Ordinamento didattico generale)

    1. L’offerta formativa delle istituzioni è articolata in corsi di studio, individuati, sentito il Cnam, con decreto del Ministro e aventi analoghi obiettivi formativi qualificanti e correlate attività formative indispensabili di cui all’art. 10, raggruppati in classi di appartenenza, in seguito chiamate classi.
    2. Le Istituzioni attivano corsi di studio nell’ambito di ciascuna classe anche con indirizzi diversificati, nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle correlate attività formative.
    3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.
    4. In prima applicazione del presente regolamento, i corsi di diploma accademico di laurea di primo livello sono istituiti:
    1. mediante trasformazione dei corsi già attivati, compresi i corsi sperimentali, nell’impianto ordinamentale precedente all’emanazione della legge 508/99 (allegato A);
    2. su richiesta delle istituzioni, con decreto del Ministro, sentito il Cnam, mediante trasformazione dei corsi sperimentali approvati successivamente all’entrata in vigore della legge;
    3. attraverso percorsi innovativi individuati su proposta delle istituzioni, sentito il Cnam, con decreto del Ministro.
    1. Per i corsi di cui al precedente comma il riconoscimento dei crediti formativi necessari, di cui al successivo art. 10, avverrà con decreto del Ministro da emanarsi, sentito il Cnam, entro 60 giorni dall’approvazione del presente regolamento.
    2. In prima applicazione del presente regolamento i corsi di diploma accademico di laurea di secondo livello sono attivati con decreto del Ministro, su proposta delle istituzioni, sentito il Cnam.
    3. I corsi di specializzazione, perfezionamento e master, sono attivati con riferimento agli indirizzi creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, teorico-metodologico, metodologico progettuale, delle tecnologie e nuovi linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio, con le procedure di cui al comma 5.


    Motivazioni

    Gli emendamenti all’art. 5, oltre che dipendere dall’emendamento all’art.1, comma1, lettera g), hanno lo scopo di consentire una prima applicazione del presente regolamento che tenga conto dei trienni sperimentali avviati dal MIUR nell’Anno Accademico 2000/01 – il cui primo scade a conclusione del corrente Anno Accademico – e quindi della possibilità di avviare da subito i corsi afferenti ai Diplomi accademici di laurea specialistici.
    Comma 1.
    Si ritiene che qualsiasi decreto riguardante aspetti di contenuto e ordinamentali relativi al sistema debba essere emanato previo parere del CNAM.
    La sostituzione del termine scuole con il termine corsi di studio e del termine dipartimenti nel termine classi di appartenenza discende dalle motivazioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera g). In particolare, per quanto riguarda l’uso del termine dipartimento, si nota che, visto che l’articolato, come fatto presente in premessa, è mutuato dall’ordinamento universitario, il termine, nell’ordinamento universitario, ha tutt’altro significato. Il dipartimento non è un insieme classificatorio di corsi aventi analoghi obiettivi formativi – caratteristica appunto delle classi – ma una struttura organizzativa, sotto-insieme della facoltà, finalizzata normalmente alla ricerca o al raggiungimento di competenze articolate attraverso la trasversalità delle competenze acquisibili all’interno del dipartimento stesso: l’esempio più noto è quello del DAMS (Dipartimento Arti, Musica e Spettacolo) di Bologna, interno alla Facoltà di Lettere e Filosofia Nel settore musicale si potrebbero per esempio ipotizzare un Dipartimento del “Teatro musicale” a cui concorrono le competenze del Canto, della Direzione d’orchestra, dell’Accompagnamento pianistico, dell’Arte scenica ecc.; un Dipartimento della “Formazione orchestrale” piuttosto che della “Musica d’insieme” o di Musicologia. Tutte aree in cui la ricerca di nuove soluzioni espressive è continua e in cui confluiscono competenze specifiche che, attraverso la loro interazione, danno luogo a competenze complesse. Il dipartimento è quindi una struttura organizzativa che può essere istituita dalla singola istituzione, laddove se ne ravveda l’opportunità o la necessità.
    Le considerazioni sopra esposte ricadono nella riformulazione della tabella A allegata al comma 4.
    Commi 2 e 3.
    Vedi motivazioni emendamenti art. 1, comma 1, lettera f).
    Comma 4.
    La lettera a) specifica che i corsi elencati nella tabella A, pur mantenendo provvisoriamente le denominazioni dell’ordinamento previgente compresi i corsi sperimentali autorizzati nell’impianto ordinamentale precedente, debbano contenere quegli elementi di novità, se non altro sul piano ordinamentale, tali da poter essere adattati ai nuovi titoli di studio.
    La lettera b) salvaguarda i percorsi formativi realizzati con le sperimentazioni richieste e autorizzate dal MIUR negli ultimi tre anni.
    La lettera c) consente l’attivazione di nuovi corsi nella prospettiva di fornire un quadro il più esauriente possibile delle attività formative che andrà a sostanziare il decreto di cui al comma 1.

    Comma 5. (introdotto ex-novo)
    Il successivo art. 10, se vuole essere operativo relativamente a quanto previsto dal precedente comma 4., deve prevedere una prima applicazione da normare con apposito decreto.
    Commi 6. e 7.
    Risultano dallo scorporo dell’originale comma 5. Si ritiene che i corsi di studio di secondo livello, i corsi di specializzazione e quelli di perfezionamento e master debbano poter essere attivati su richiesta delle istituzioni nel rispetto dell’autonomia didattica delle medesime, pur sotto il controllo del MIUR. Stessa prassi è attualmente in vigore nel sistema universitario.
    In particolare, l’aggiunta - nella qualificazione degli indirizzi relativi ai corsi di specializzazione, perfezionamento o master – dei termini teorico-metodologico e metodologico-progettuale, salvaguarda percorsi formativi tipici del settore musicale e del design e si richiama agli emendamenti ai commi 2 e 3 dell’art.3

    Si allega la tabella A come emendata. Per quanto riguarda Conservatori ed Istituti musicali pareggiati i raggruppamenti dei corsi di studio sono stati stabiliti sulla base delle affinità circa gli obiettivi e circa i percorsi formativi afferenti ai relativi titoli di studio


    Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati

       

    CLASSI

    CORSI

     

    I

    Discipline esecutivo-interpretative strumentali e vocali Flauto traverso (tutte le taglie)
    Flauto dolce  
    Oboe, Oboe d’amore, Corno inglese, Heckelphon  
    Clarinetto (tutte le taglie);  
    Saxofono (tutte le taglie);  
    Fagotto, Controfagotto  
    Corno  
    Tromba  
    Trombone, Basso-tuba  
    Percussioni (comprese piastre e tastiere);  
    Violino  
    Viola  
    Violoncello  
    Viola da gamba  
    Contrabbasso, violone  
    Pianoforte  
    Clavicembalo, fortepiano, clavicordo  
    Organo  
    Chitarra  
    Liuto  
    Mandolino  
    Arpa, Arpa rinascimentale  
    Fisarmonica  
    Canto  
    Musica vocale da camera  
    II Discipline direttoriali Direzione d’orchestra
    Musica corale e direzione di coro
    III Discipline compositive Composizione
    Composizione elettronico-informatica
    Prepolifonia
    Composizione polifonica vocale
    Strumentazione per banda
    IV Discipline tecnologiche Musica elettronica
    V Nuovi linguaggi musicali Jazz
    VI Scienze della pedagogia e della didattica musicale Didattica della musica
    VII Scienze teoriche, storiche e musicologiche Musicologia

    Le discipline sotto elencate sono le “materie complementari” dell’ordinamento previgente. In prima applicazione saranno attività formative ricomprese nelle tipologie di cui all’art. 10 in rapporto agli obiettivi formativi dei corsi di studio:

    Musica d’insieme per fiati;
    Musica d’insieme per archi;
    Musica da camera;
    Quartetto;
    Esercitazioni orchestrali;
    Esercitazioni corali;
    Pianoforte complementare;

    Arte scenica (laboratorio teatrale);
    Teoria e solfeggio;
    Storia della musica;
    Estetica della musica;
    Letteratura poetica e drammatica;
    Lettura della partitura;
    Cultura musicale generale (Armonia complementare);
    Violino complementare;
    Organo complementare e canto gregoriano;
    Viola complementare.



    Accademie di belle arti

       

    CLASSI

    CORSI

     
    Arti visive Pittura  
    Scultura  
    Decorazione  
    Grafica  
    Progettazione Scenografia  
    Decorazione e arti applicate  
    Progettazione artistica per l’impresa  
    Metodologie e tecniche della conservazione e restauro Restauro pittorico  
    Restauro Scultoreo e dei materiali lapidei  
    Restauro dell’arte contemporanea e dei nuovi materiali  
    Comunicazione e valorizzazione dei Beni Culturali  
    Comunicazione e didattica dell’arte Comunicazione multimediale  
    Didattica dell’arte  
    Organizzazione e Comunicazione delle arti visive  
       

    Istituto superiore per le industrie artistiche

       

    CLASSI

    CORSI

     
    Disegno industriale Design  
    Visual design  
       

    Accademia Nazionale di Danza

       

    CLASSI

    CORSI

     
    I Tecniche della danza Classica
    Contemporanea
    Etnostorica
    Tecniche di Supporto
    II Didattica Classica
    Danza educativa
    Contemporanea
    Storico-teorico
    Danza terapia
    III Coreografia Classica
    Contemporanea
    Nuove tecnologie
    Metodologia della composizione
       

    ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA

       

    CLASSI

    CORSI

     

    Arte Drammatica

    Arte, scienze e tecniche del teatro e dello spettacolo

     

    Recitazione

     

    Regia

     

    Mimo e maschera

     

    Drammaturgia

     

    Pedagogia e didattica del teatro

     

    Teatro musicale

     

    Teatro di figura

     

    Teatro danza (**)

     

    Teatro multimediale

     

    Teatro di animazione

     

    Teorie e tecniche della performance

     

    Tecniche della comunicazione e della gestione del Teatro e dello spettacolo

     
    (**) Per quanto riguarda l’attivazione del corso in questione, il CNAM ribadisce il criterio generale già espresso per i rapporti con l’Università e cioè che discipline che in qualche modo abbracciano le specificità di istituzioni diverse necessitano di p    
    rocedere di comune intesa.    


    Art. 6
    (Crediti formativi)

    1. Al credito formativo, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale possono essere motivatamente determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.
    2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
    3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà. Variazioni sono previste in relazione ad attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
    4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d).
    5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale o università o della formazione tecnica superiore di cui all’art. 69 della legge 17/05/1999, n. 144, compete alla istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico.
    6. Nei regolamenti didattici possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne l’attualità dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative.
    7. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico, le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina .
    8. In prima applicazione del presente regolamento con decreto del Ministro, sentito il Cnam, sono individuati i criteri generali per le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.


    Motivazioni

    Si ritiene di dover sopprimere la dizione “accademico” recependo il più generale sistema di credito europeo o ETCS. Inoltre, il sistema dei crediti, per essere efficace all’interno del sistema dell’AFAM, abbisogna di alcuni aggiustamenti. Alcuni degli emendamenti proposti vanno nella direzione di poter utilizzare i crediti in tutto il loro potenziale
    Comma 1.
    Vedi motivazione emendamento art. 1, comma 1, lettera f)
    Comma 3.
    Vedi motivazione emendamento art. 1, comma 1, lettera f).
    La formulazione del secondo periodo del comma permette che la variazione alla quota di lavoro personale del credito sia in più o in meno: nel settore musicale, infatti, la quota di lavoro personale, per le discipline esecutivo-interpretative individuali, può essere, in rapporto alla quota riservata all’istituzione, anche di 10 a 1. Viceversa per le discipline esecutivo-interpretative collettive.
    Comma 5.
    Il sistema dei crediti deve poter valere non soltanto all’interno dell’AFAM, ma anche nel sistema universitario e in quello della formazione tecnica superiore. D’altronde la legge 268/02, prevede che il titolo di primo livello sia spendibile presso il sistema universitario
    Comma 6.
    L’emendamento è teso a salvare il diritto allo studio dello studente lavoratore.
    Comma 8.
    Vedi motivazioni emendamento Art. 5, comma 1
    Si ritiene che un decreto ministeriale non possa, per ovvie ragioni, entrare nello specifico dell’oggetto, ma debba comunque indicare dei criteri generali

    Art. 7
    (Ammissione ai corsi di studio)

    1. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di laurea di I livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. A fronte di particolarissime e accertate capacità e competenze artistiche, teoriche e scientifiche, le istituzioni possono ammettere ai corsi di diploma accademico di laurea di I livello studenti ancorché privi del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico di laurea di I livello. Tale eccezione è applicabile solo se è espressamente recepita e disciplinata dai regolamenti didattici delle singole istituzioni.
    2. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di laurea di secondo livello occorre essere in possesso del diploma accademico di laurea di primo livello o di altra laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello certificata tramite riconoscimento di debiti o crediti formativi da parte dell’istituzione.
    3. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno del diploma accademico di laurea di I livello o di altra laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
    4. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design occorre essere in possesso del diploma accademico di laurea specialistica di II livello o di altra laurea specialistica, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
    5. Per essere ammessi sia ad un corso di perfezionamento che ad un master di I e II livello occorre essere in possesso rispettivamente del diploma accademico di laurea di primo livello, ovvero del diploma accademico di laurea di secondo livello, ovvero di altro titolo di studio di I e II livello conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
    6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di diploma è deliberata dall'istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell’Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.
    7. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è programmato in relazione alle potenzialità formative e alle strutture, tenuto anche conto dei criteri di cui all’articolo 2, comma 8, lettere a), b) e c), della legge.


    Motivazioni

    Gli emendamenti all’art. 7 discendono dagli emendamenti all’art. 1 comma 1, lettera f), e da quelli all’Art. 3 comma 7 (inserito ex-novo).
    Comma 1
    Si ritiene di dover estendere il principio di deroga al possesso del diploma di scuola secondaria superiore per l’ammissione ad un corso di diploma accademico di I livello a tutto il sistema AFAM. Tale deroga è applicabile solo se espressamente recepita e disciplinata nei regolamenti didattici delle singole istituzioni.
    Comma 2
    Il riconoscimento dei crediti è rafforzato a maggiore tutela della formazione acquisita dagli studenti.
    Comma 4
    Il corso di formazione alla ricerca è analogo quanto a finalità formative al dottorato di ricerca. Si ritiene quindi che debba essere frequentato dopo il conseguimento dei titolo di II livello.

    Art. 8
    (Conseguimento dei titoli di studio e durata dei corsi)

    1. Per conseguire il diploma accademico di laurea di primo livello lo studente deve aver acquisito complessivamente 180 crediti.
    2. Per conseguire il diploma accademico di laurea di secondo livello lo studente deve aver acquisito un numero di crediti totale di 120 crediti, oltre quelli già acquisiti per conseguire un titolo di I livello.
    3. Per conseguire sia il diploma di perfezionamento che il master di I o di II livello lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti, oltre quelli già acquisiti per conseguire rispettivamente un titolo di I o di II livello.
    4. Per conseguire il diploma accademico di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero complessivo di almeno 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti.
    5. Per conseguire il diploma accademico di formazione alla ricerca artistica, musicale, coreutica, drammatica e del design, lo studente deve aver acquisito un numero di 180 crediti, oltre a quelli già acquisiti per conseguire un titolo di II livello.
    6. Per ogni corso di studio è definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono 60 crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.


    Motivazioni

    Tutti gli emendamenti hanno lo scopo di determinare il numero dei crediti dei vari corsi di studio, in particolar modo quelli relativi al conseguimento del titolo di studio di II livello: il CNAM giudica che nessun settore dell’AFAM possa prevedere, per il titolo di II livello, un numero di crediti inferiore a 120, corrispondenti a una durata di due anni.




    Art. 9
    (Istituzione e attivazione dei corsi di studio)

    1. Le istituzioni, con proprie deliberazioni, attivano o disattivano i corsi di studio autorizzati dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni, le istituzioni assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
    2. All'atto dell'istituzione di un corso di diploma, l'ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri corsi di studio attivati presso la medesima istituzione. Sulla base di specifiche convenzioni, da stipulare con altre istituzioni o università, nel quadro di un orientamento generale espresso dal Cnam e dal Cun, sarà possibile predeterminare il reciproco riconoscimento dei crediti presso altre istituzioni o università.
    3. Le istituzioni, per le loro attività formative, possono convenzionarsi con le università e altri soggetti pubblici e privati, anche stranieri.


    Motivazioni

    Comma 2.
    L’emendamento ha lo scopo di creare un sistema di crediti il cui riconoscimento sia lasciato all’autonomia delle istituzioni, ma all’interno di un quadro di riferimento comune. Non a caso il Ministro con proprio decreto ha istituito un gruppo di studio congiunto CUN-CNAM, proprio al fine di evitare sovrapposizioni tra i due sistemi e sottolinearne le specificità.

    Art. 10
    (Obiettivi e attività formative qualificanti delle scuole)

    1. Con decreto del Ministro, sentito il Cnam, di cui all’articolo 5, comma 1, è individuato il 60% dei crediti formativi necessari per ciascun corso conseguiti nelle attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
    1. attività formative relative alla formazione di base;
    2. attività formative caratterizzanti la classe;
    3. attività formative affini o integrative a quelle caratterizzanti e di contesto;
    4. attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, alla verifica della conoscenza della lingua straniera; altre attività, non previste nelle precedenti lettere, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento.
    1. Le attività di cui alle lettere a), b), c) comprendono, ove ad esse correlate, attività laboratoriali e di produzione artistica.
    2. Con il medesimo decreto è altresì determinato il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente comunque non inferiore a 10 % e non superiori al 15%.


    Motivazioni

    Comma 1.
    L’emendamento alla lettera c) viene introdotto in quanto il CNAM giudica che nel sistema dell’AFAM, in riferimento ad alcuni settori, possano essere previste attività formative affini o integrative…, analogamente a quanto previsto per il sistema universitario.
    L’emendamento alla lettera d ha l’intento di specificare che alcune delle attività elencate nella bozza sottoposta a parere siano già presenti nelle attività di cui alle lettere a) e b), quanto meno relativamente ad alcuni settori
    Comma 2 (inserito ex-novo).
    Si rende necessario sottolineare la necessità della presenza di attività di laboratorio e di produzione artistica nelle diverse tipologie di attività formative, laddove, a seconda della specificità del settore, siano previste nelle diverse tipologie stesse.



    Comma 3
    Si ritiene che le attività riservate alle scelte autonome dello studente, data la particolare tipologia delle istituzioni AFAM e per l’esigenza di una opportuna omogeneità sul piano nazionale, debbano contenere anche un esplicito limite superiore.

    Art. 11
    (Regolamenti didattici)

    1. Le istituzioni disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti del Ministro e sono approvati, sentito il Cnam, dal Ministero.
    2. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono emanati con decreto del Direttore e sono pubblicizzati anche per via telematica. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto di emanazione.
    3. Ogni ordinamento didattico determina:
    1. le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
    2. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
    3. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
    4. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
    5. l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
    6. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di altre attività formative;
    7. i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
    8. la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
    9. le disposizioni sugli obblighi di frequenza, comunque non inferiore al 50% della totalità delle attività formative;
    1. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione delle attività didattiche comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
    a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
    b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
    c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
    d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
    e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma di cui all’art. 3;
    e bis) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui all’articolo 7, comma 1;
    f) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;
    g) alle istituzioni di uno specifico servizio per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
    h) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti contestualmente impegnati in attività lavorative;
    i) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
    l) alla valutazione della qualità delle attività svolte;
    1. alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
    2. alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti ai sensi dell’articolo 3, comma 7.
    1. I regolamenti didattici disciplinano le modalità con cui le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
    2. Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e dei regolamenti didattici. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni.
    3. L’accesso agli esami finali non è consentito ai candidati privatisti.
    4. Le commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal direttore e sono composte da un presidente e da almeno due membri.


    Motivazioni

    Comma 1.
    Si ritiene che qualsiasi decreto riguardante aspetti di contenuto e ordinamentali relativi al sistema debba essere emanato previo parere del CNAM.
    Comma 3.

    1. Vedi motivazione emendamento art. 1, comma 1, lettera h)
    2. Tutto il sistema dell’AFAM è caratterizzato da una prevalenza di attività formative a contenuto pratico. La verifica a distanza non può essere contemplata nel sistema.
    3. Per motivazioni analoghe, si ritiene utile fissare soglie delimitanti l’obbligo di frequenza
    Comma 4.
    1. Per motivazioni analoghe a quelle esposte alle lettere f) e h) del comma 3, non è prevedibile la presenza di studenti che frequentino a tempo parziale, se non specificatamente per impegni di lavoro
    2. la qualità della didattica è oggetto di valutazione da parte del Nucleo di valutazione di istituto e del Comitato di valutazione. L’ordinamento didattico può avere come oggetto di valutazione l’attività formativa svolta
    Comma 7. (inserito ex-novo)
    È necessario fare chiarezza sul problema dei privatisti, la cui ammissione agli esami di qualsiasi ordine e grado non può più essere prevista nel sistema dell’AFAM
    Comma 8. (inserito ex-novo)
    Nell’ordinamento previgente la composizione delle commissioni giudicatrici della prova finale è sempre stata oggetto di controversia. Il CNAM ritiene quindi utile determinarla.

    Art. 12
    (Procedure per la trasformazione dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell’Accademia Nazionale di danza)

    1. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza mantengono attivi i corsi di formazione musicale e coreutica di base disciplinandoli in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alle scuole medie e alle scuole secondarie superiori.
    2. Con decreto del Ministro, su proposta delle Istituzioni, sentito il CNAM, è disposta la cessazione dei predetti corsi in relazione all’attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell’ambito dell’istruzione primaria e secondaria.
    3. In attesa dell’emanazione del decreto di cui al comma 2, i competenti organi dei Conservatori di musica, degli istituti musicali pareggiati e dell’Accademia nazionale di danza nei rispettivi regolamenti didattici predispongono specifici progetti di riorganizzazione delle attività didattiche in conformità alle norme del presente regolamento.

    Motivazioni

    La trasformazione dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell’Accademia nazionale di danza è sancita dall’art. 2 della legge 508/99. Nel disposto legislativo detta trasformazione si rendeva necessaria, a fronte della posizione delle Accademie di belle arti, degli ISIA e dell’Accademia di arte drammatica all’interno del sistema dell’Alta formazione artistica e musicale, in quanto mentre le ultime tre istituzioni appartenevano già ad un segmento formativo post-secondario, le prime mantenevano una struttura formativa “verticale”, trasversale quindi al segmento formativo secondario e universitario. La trasformazione quindi riguarda la necessità di conformare la fascia di studi superiore dei Conservatori, Istituti musicali pareggiati e Accademia nazionale di danza agli ordinamenti previsti dalla legge. L’articolato in esame contiene già procedure che implicitamente consentono di verificare l’adeguamento del settore musicale e coreutico al disposto legislativo della 508/99: in particolare i commi 5 e 6 dell’art.13 e i commi 1, 2 e 3 dell’art. 20.
    Si ritiene quindi di trasferire il comma 3 dell’art. 20 all’art. 12, scorporato, nel nuovo posizionamento, nei commi 1 e 2, di cassare i commi 2 e 3 dell’art. così come redatto e di modificare il testo del comma 1, così come redatto, posizionandolo al comma 3. In particolare:
    Comma 1 (modifica del comma 3 art. 20)
    Il mantenimento in attività dei corsi di formazione musicale e coreutica di base fa parte integrante del processo di trasformazione
    Comma 2 (modifica del comma 3 art.20)
    È probabile che la costituzione delle Scuole medie ad indirizzo musicale e dei Licei ad indirizzo musicale non si realizzi in modo omogeneo sul territorio nazionale. È quindi da parte delle istituzioni interessate che deve giungere la segnalazione della opportunità di far cessare i predetti corsi.
    Comma 3 ( ex comma 1 modificato)
    Come già rappresentato in premessa la trasformazione riguarda l’organizzazione delle attività didattiche, a prescindere dalle norme di reclutamento dei docenti cui fa riferimento il testo citando l’art. 16, e dall’idoneità delle sedi, comunque attrezzate, in quanto sedi di Istituzioni di Alta cultura, per le finalità rispetto alle quali sono state istituite.

    CAPO III
    Programmazione, sviluppo e valutazione del sistema.
    Art.13
    Programmazione del sistema.

    l. La programmazione persegue la finalità della qualificazione e del potenziamento del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

    2. Sono strumenti e modalità della programmazione l’istituzione nonché - quando se ne verificassero le effettive condizioni - tenendo in ogni caso conto delle esigenze territoriali - la soppressione, l’accorpamento o la trasformazione delle istituzioni stesse o di corsi; l’adeguamento delle risorse delle istituzioni, ivi comprese quelle per strutture e personale docente e non docente; gli accordi di programma tra Ministero, istituzioni e Comitati regionali di coordinamento di cui all’art.18; la partecipazione e il sostegno ad iniziative cofinanziate dall’Unione europea o soggetti terzi.

    1. A decorrere dall’anno accademico 2003/2004, il Ministro, sentito il C.N.A.M., indica annualmente con propria direttiva, nell’ambito delle proprie attribuzioni di indirizzo e coordinamento, anche ai fini dell’assegnazione dei fondi per il finanziamento e per lo sviluppo del sistema, criteri generali e linee guida per il funzionamento del sistema stesso, in particolare per quanto riguarda:
    a) le risorse finanziarie da impegnare in rapporto agli obiettivi definiti dai programmi triennali di cui al successivo comma 5;
    b) il fabbisogno di personale docente e non docente in rapporto all’istituzione e all’attivazione dei corsi di studio;

    c) la programmazione e la promozione di iniziative per la ricerca e la produzione artistica;

    d) l’attivazione di servizi e di interventi a favore degli studenti per la realizzazione del diritto allo studio.
    4. Con decreti del Ministro, sentito il Cnam, sono determinati i criteri per:
    a) l’eventuale accorpamento e fusione delle istituzioni esistenti, entro i limiti di cui al successivo comma 5;
    b) la costituzione di nuove istituzioni, con le procedure di cui al successivo comma 9;
    c) l’istituzione di corsi in sedi decentrate con le procedure di cui al successivo comma 10;
    d) la trasformazione e la soppressione, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera l) della legge, di quelle istituzioni che non conseguano gli obiettivi programmatici di cui al successivo comma 5;
    e) la statizzazione delle istituzioni legittimate a produrre apposita istanza ai sensi della legge;

    f) l’istituzione di nuove strutture e il riordino e la valorizzazione delle strutture esistenti, quali laboratori, sale da concerto, archivi anche sonori, centri di produzione e documentazione, nonché ogni altra struttura anche multimediale, ivi comprese quelle occorrenti per la ricerca e le produzioni artistiche; per l’istituzione, il riordino e la valorizzazione di musei, collezioni e biblioteche il decreto è adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

    1. la fruizione pubblica del patrimonio artistico e musicale dell’istituzione;
    h) la costituzione, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera i) della legge, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarità e integrazione dell’offerta formativa, di politecnici delle arti, nei quali confluiscono le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale presenti nel territorio, nonché strutture delle università. Il politecnico delle arti è costituito sulla base di apposita richiesta prodotta dalle istituzioni che intendano confluirvi e che stipulano a tal fine un protocollo di intesa preventivo.
    i) le procedure per la costituzione, nell’ambito del sistema, di centri di eccellenza.
    5. Sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla direttiva di cui al comma 3, le singole istituzioni predispongono programmi triennali aggiornabili annualmente.
    6. I programmi di cui al comma 5, deliberati dai competenti organi delle istituzioni e corredati dei pareri dei comitati regionali di coordinamento, sono trasmessi al MIUR che li valuta sulla base delle linee guida definite dal Ministro tenuto conto dei risultati ottenuti in relazione a quanto previsto nel programma precedente.
    7. Sentito il CNAM ed il Comitato, il Ministro, con proprio decreto, approva la programmazione triennale e gli aggiornamenti annuali di ogni istituzione.
    8. Ai fini di una razionalizzazione dell’offerta formativa su base regionale l’accorpamento e fusione delle istituzioni esistenti si attua:
    1. attraverso intese tra le istituzioni stesse;
    b) a seguito delle procedure di verifica di cui all’art. 2 comma 8 lettera l) della legge.
    9. La costituzione di nuove Istituzioni di cui al comma 4 lett. b) si attua attraverso:
    1. accordi di programma tra il Ministro e i Comitati di coordinamento di cui all’art. 18;
    2. la trasformazione dei corsi decentrati di cui al comma 4 lettera c).
    Il graduale funzionamento della nuova istituzione è affidato all’istituzione che ha a suo tempo attivato i corsi decentrati, a seguito di specifica proposta. La proposta indica le relative strutture, il fabbisogno finanziario e le forme di copertura, acquisite anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici e privati, ed è corredata della relazione del Comune, della Provincia o della Regione ospitante la nuova istituzione con le specifiche di fattibilità, e della predisposizione della programmazione triennale di cui al comma 5. Alla scadenza del triennio programmatico il Ministro, sentiti il CNAM e il Comitato, con proprio decreto conferma la costituzione della nuova istituzione, o il suo riaccorpamento all’istituzione proponente.
    10. L’istituzione di corsi in sedi decentrate si attua d’intesa con i Comitati regionali di coordinamento di cui all’art. 18, dietro proposta dell’istituzione responsabile della gestione didattica ed amministrativa dei corsi stessi. La proposta indica le relative strutture, il fabbisogno finanziario e le forme di copertura, acquisite anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici e privati con le specifiche di fattibilità e della predisposizione della programmazione triennale di cui al comma 5.

    Motivazioni

    Gli emendamenti proposti sono ispirati ai seguenti criteri:

    1. Lasciare all’autonomia delle istituzioni ciò che riguarda il funzionamento interno
    2. Stabilire viceversa per decreto tutto quanto concerne la programmazione dell’offerta formativa sul territorio
    3. Determinare i criteri relativi ad accorpamenti e fusioni, istituzione o soppressione di corsi decentrati, costituzione di nuove istituzioni
    Comma 2.
    La soppressione, l’accorpamento e la trasformazione delle istituzioni e dei corsi sono da intendersi come misure straordinarie: di qui la necessità di assumerne la relativa decisione con provvedimenti mirati.
    Agli accordi di programma è utile che partecipino attivamente i Comitati regionali di coordinamento, che, assieme alle istituzioni, possono avere una conoscenza diretta delle esigenze del territorio.
    Comma 3.
    Il comma 3 è stato scorporato in due commi:
    nel primo vengono indicati obiettivi interni al funzionamento delle singole istituzioni (nuovo comma 3);
    nel secondo vengono indicati gli obiettivi riguardante la programmazione dell’offerta formativa sul territorio. Viene proposto un emendamento soppressivo della lettera d) in quanto l’istituzione dei corsi perviene alle competenze delle istituzioni, né il Comitato per la valutazione del sistema universitario entra nel merito delle scelte programmatiche delle singole istituzioni. La lettera e) viene inserita nel nuovo comma 4. Risultano quindi:
    Comma 3 (nuovo)
    Gli obiettivi di cui alle lettere a), b), c) e d), non possono che essere definiti dalle istituzioni interessate sia per la diretta conoscenza delle specifiche realtà istituzionali, sia per il rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla legge 508/99. In particolare, per quanto riguarda il fabbisogno del personale, già ora, all’interno dell’organico funzionale, le singole istituzioni ne articolano il fabbisogno: non si ravvisa quindi la necessità di stabilire gli obiettivi di cui sopra per decreto ma con direttiva del ministro.
    Comma 4. (inserito ex-novo come scorporo dell’originale comma 3.)
    Gli obiettivi dalla lettera a) alla lettera i) riguardano tutti la programmazione dell’offerta formativa a livello territoriale ed è opportuno che vengano definiti con decreto, sentito il CNAM, come da motivazione dell’emendamento all’art. 5, comma 1.
    Si è ritenuto di introdurre una lettera h) riguardante la costituzione dei Politecnici delle arti, prevista dall’art. 2, comma 8, lettera i della legge 508/99: in alcune situazioni territoriali si stanno attuando già le procedure predispositive all’attuazione di detti Politecnici, strutture quanto mai preziose in relazione all’interazione tra diversi sistemi di produzione artistica.
    Comma 7 (ex comma 6)
    Vedi motivazione emendamento all’art.5, comma 1
    Commi 8, 9, 10 (inseriti ex-novo)
    L’accorpamento e la fusione tra istituzioni, la costituzione di nuove istituzioni, l’istituzione di corsi in sedi decentrate, la trasformazione di corsi in sede decentrata abbisognano di procedure che gli emendamenti proposti indicano.


    Art. 14
    (Tutorato)

    1. Le Istituzioni provvedono ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità del consiglio accademico. per i servizi di tutorato, il consiglio di amministrazione garantisce i mezzi e le risorse necessarie.
    2. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
    3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.


    Motivazioni

    Comma 1.
    È necessario che il funzionamento del servizio di tutorato sia garantito con un capitolo di spesa che il Consiglio di Amministrazione deve prevedere.

    Art. 15
    (Valutazione)

    1. Il Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario provvede alla valutazione del sistema dell’alta formazione artistica e musicale e alla definizione dei parametri e degli standard di riferimento per l’idoneità delle sedi e delle dotazioni delle istituzioni.
    2. Il Comitato, nell’ambito delle sue competenze, provvede alla verifica del mantenimento da parte delle istituzioni degli standard di cui al comma 1.
    3. Il Comitato, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione delle istituzioni, elabora ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione ai fini dell’emanazione del decreto di cui all’art. 13, comma 7, nonché, alla fine di ogni triennio, un rapporto sullo stato dell’alta formazione artistica e musicale. I predetti rapporti sono trasmessi dal Ministro alle competenti Commissioni parlamentari.
    4. In prima applicazione, nelle more di un necessario ampliamento del Comitato con apposita sezione riguardante il sistema dell’alta formazione artistica e musicale, e per consentire l’immediata attuazione dell’art. 12 e dell’art.13 commi 5,6 e 7, provvede alla valutazione del sistema avvalendosi di una Commissione tecnico-scientifica, nominata con decreto del Ministro, specifica per il settore dell’alta formazione artistica e musicale e composta, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, da cinque membri. Il Comitato e la Commissione tecnico-scientifica, per le funzioni consultive previste dall’art. 2 lett. A) della Legge 370/99, si avvarranno dei corrispondenti organi previsti nel settore dell’alta formazione artistica e musicale.


    Motivazioni

    Il Comitato per la valutazione del sistema universitario, istituito con la legge 370/99, assolve principalmente una funzione di elaborazione di metodologie e di programmazione della propria attività di valutazione, come si evince dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, art. 2 della legge stessa. Su richiesta del Ministro svolge poi le attività previste dall’articolo in esame. A questi fini il comma 8, lettera l), art. 2 della legge 508/99, prescrive il ricorso al Comitato come una delle possibilità di verifica periodica del sistema dell’Alta formazione artistica e musicale. Si ritiene che, ai suddetti fini, sia utile l’affiancamento di una apposita Commissione con specifiche conoscenze del sistema. In particolare:
    Comma 1
    Viene soppressa l’ultima frase del comma in quanto non è chiaro a quale aspetto della programmazione prevista dall’art. 13 si fa riferimento
    Comma 2
    Il riferimento all’art. 13 cade sotto le considerazioni di cui al comma 1, quello all’art. 15 è tautologico e quello all’art. 16 non è pertinente.
    Comma 4 (inserito ex-novo)

    Risponde alle considerazioni in premessa

    Art. 16
    (Personale delle istituzioni)

    1. Il Ministro, con propri decreti disciplina le procedure per il conseguimento, attraverso giudizi anche su base nazionale, dell’idoneità all’insegnamento, nei corsi di cui all’articolo 3, separatamente per il ruolo di ordinario, di associato e di ricercatore.
    2. Con i decreti di cui al comma 1 sono definiti in particolare:
    a) il numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità per ciascun insegnamento da determinarsi in misura non superiore del 30% rispetto al fabbisogno indicato nel programma triennale;
    b) le procedure e i termini per l’indizione e la conclusione dei giudizi idoneativi, da tenersi con cadenza biennale;
    c) i requisiti artistici culturali e professionali per la partecipazione ai giudizi di idoneità;
    d) le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici su base elettiva, composte da esperti di alta qualificazione, anche stranieri;
    e) le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per i componenti delle commissioni;
    f) i criteri generali di valutazione;
    g) le modalità per la formazione delle liste degli idonei e la durata dell’idoneità;

    1. Le istituzioni procedono alla copertura degli insegnamenti ed alla stipulazione dei relativi contratti a conclusione di procedure selettive disciplinate con propri regolamenti, riservate ai possessori della idoneità di cui al comma 1. Il finanziamento dei contratti può essere assicurato da soggetti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni con le istituzioni interessate.
    2. Nel limite della quota definita con la programmazione triennale, le istituzioni procedono altresì alla copertura degli insegnamenti, previa stipulazione di contratti a tempo determinato, con studiosi stranieri o italiani che abbiano acquisito una qualificazione artistica e professionale riconosciuta in ambito europeo ed internazionale.
    5. Per le attività formative di cui all’articolo 10 lettera d), le istituzioni, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti a tempo determinato, rinnovabili, con soggetti in possesso di qualificazione artistica e professionale adeguata alle funzioni da svolgere, prescindendo dal limite di età.
    6. Per la copertura degli insegnamenti ricompresi nei settori scientifico disciplinari delle università le istituzioni possono anche conferire incarichi di insegnamento a professori universitari ovvero provvedere tramite convenzioni con le università.
    7. In sede di programmazione annuale delle attività le Istituzioni assicurano la piena utilizzazione dei docenti nelle strutture didattiche e l’assolvimento degli impegni previsti dalle norme di stato giuridico. A tal fine, ferma restando per i docenti la responsabilità del corso relativo al proprio insegnamento possono essere attribuiti, nell'ambito della programmazione didattica e con il consenso dell’interessato, l’affidamento di corsi o moduli didattici, coerenti con la disciplina d’insegnamento.
    8. In prima applicazione del presente regolamento i docenti degli ISIA sono ritenuti in possesso di idoneità già certificata dai Comitati Scientifico Didattici delle istituzioni a norma dei decreti istitutivi e successiva conferma di cui alla legge n. 318 del 13 agosto 1993.
    1. Nell’Accademia nazionale di danza e nell’Accademia nazionale di arte drammatica i rispettivi regolamenti individueranno gli insegnamenti per i quali si rende necessario ricorrere alla scritturazione di artisti secondo i criteri in vigore nel settore dello spettacolo.
    2. Il rapporto di lavoro che si instaura ai sensi dei commi 4 e 5 è soggetto alla contrattazione collettiva nazionale.


    Motivazioni

    Il CNAM ritiene indispensabile addivenire ad una ridefinizione dello stato giuridico del personale docente in grado di definire le fasce di docenza: ordinario, associato e ricercatore stante il parallelo con il sistema universitario.
    Comma 1.
    Si vuole lasciare spazio alla possibilità di stilare giudizi idoneativi a livello locale
    Comma 2.
    L’emendamento alla lettera a) ne rende più chiaro il significato. L’emendamento soppressivo alla lettera d) è motivato dal convincimento che le commissioni giudicatrici siano costituite per intero su base elettiva. L’emendamento alla lettera g) è puramente lessicale
    Comma 6.
    Il ricorso a docenti universitari o a convenzionamenti con le università non può considerarsi obbligatorio
    Comma 7
    La soppressione, nel secondo periodo, delle parole e la supplenza di ulteriori è motivata dal fatto che l’istituzione di corsi integrativi della didattica non supplisce gli insegnamenti affidati alla relativa titolarità, ma li integra.
    Comma 8
    La norma introdotta tiene conto della specificità degli ISIA in funzione dei decreti istitutivi, tuttora vigenti. La presente norma è dettata dall’esigenza principe di garantire la necessaria continuità didattica nel delicato momento del passaggio a riforma.
    Comma 9
    Nell'Accademia Nazionale di Danza e nell'Accademia nazionale d'arte drammatica si è reso necessario, sin dalla loro costituzione, provvedere alla scritturazione di artisti di fama nazionale e internazionale strettamente collegati al mondo dello spettacolo. La normativa in vigore prevede delle specifiche forme contrattuali, proprie del mondo dello spettacolo, che in pratica sottopone tal genere di contratti alla disciplina contributiva obbligatoria stabilita dal Decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 20 luglio 1945.
    Comma 10 (inserito ex-novo)
    In armonia con quanto stabilito dal comma 6, art. 2 della legge, anche i futuri rapporti di lavoro del personale docente devono rimanere ovviamente disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale non potendosi, allo stato della legislazione attuale, ipotizzare un sistema pubblicistico né tantomeno un sistema privatistico svincolato dal sistema del pubblico impiego di cui alla legge 29/93 e successive modificazioni.

    Art .17
    (Sedi delle istituzioni)

    1. Le istituzioni dispongono di spazi, di strutture e di attrezzature adeguati al perseguimento delle specifiche finalità istituzionali e conformi ai parametri individuati dal Comitato e finalizzati alle esigenze del progetto didattico formativo deliberato dal consiglio accademico.
    2. Con il decreto di cui all’articolo 13 comma 4 sono definite iniziative, tempi e modalità per l’adeguamento e la valorizzazione delle risorse strumentali disponibili, con particolare riguardo ai laboratori, ai musei, alle sale da concerto, alle biblioteche, ai centri di ricerca, ai centri di produzione, ai centri di documentazione e ad ogni altra struttura mediale e multimediale; le disposizioni relative a musei, collezioni e biblioteche sono adottate di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
    3. Gli spazi e le attrezzature in dotazione delle istituzioni possono essere utilizzati, previa convenzione, da università e da altri enti pubblici e privati.
    4. Le istituzioni disciplinano le modalità per la fruibilità all’esterno del proprio patrimonio artistico, musicale e bibliografico.
    5. I musei, le biblioteche, le sale da concerto e ogni altra struttura connessa alle istituzioni saranno dotate di personale idoneo al loro funzionamento.


    Motivazioni

    Comma 1
    L’emendamento aggiuntivo è motivato dalla necessità di ricondurre l’idoneità delle sedi all’attività didattica.
    Comma 5
    Il CNAM giudica indispensabile per l’efficace funzionamento delle Istituzioni, che tutte le strutture a loro connesse siano dotate del necessario personale. A tale scopo inserisce il comma 5

    Art. 18
    (Comitati regionali di coordinamento)

          1. In ogni regione, al fine di assicurare un coordinato sviluppo del sistema, è istituito un apposito comitato composto dai direttori delle istituzioni aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, e dai rappresentanti delle province sedi di istituzioni.
          2. I comitati eleggono nel loro seno un presidente ed individuano la sede dell’istituzione che assicura il supporto tecnico e amministrativo.
    1. I comitati, oltre ad esercitare le funzioni di cui all’articolo 13, favoriscono il coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi, di orientamento, di diritto allo studio, di formazione continua e ricorrente, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, e promuovono, sulla base delle istanze economiche, sociali e culturali del territorio, lo sviluppo della produzione artistica, musicale, coreutica, drammatica e del design.
    2. I comitati possono stabilire opportune forme di collaborazione con i corrispondenti comitati regionali di coordinamento universitari.


    Motivazioni

    È molto probabile che le convenzioni con le università si attuino in prospettiva con una certa frequenza, specie dopo l’emanazione della legge 268/02. Ciò motiva l’inserimento del comma 4.

    Art. 19
    (Fondazioni)

          1. Per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla produzione artistica, nonché per la valorizzazione del patrimonio, le istituzioni possono costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato eventualmente con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche o soggetti privati. Con decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle fondazioni;


      Motivazioni

      Comma 1.
      Si ritiene che qualsiasi decreto riguardante aspetti di contenuto e ordinamentali relativi al sistema debba essere emanato previo parere del CNAM.








      CAPO IV
      Disposizioni finali
      Art. 20
      (Norme transitorie e finali)

      1. Le istituzioni attivano i nuovi corsi ed indirizzi tenendo conto anche delle sperimentazioni autorizzate ed adeguano successivamente gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle disposizioni del presente regolamento e del decreto ministeriale che individua, sentito il Cnam, le classi relative ai predetti corsi.
      2. Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.
      3. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle istituzioni per il conseguimento dei diplomi di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto previsto nel decreto di cui all’articolo 6. Tale disposizione si applica anche ai corsi di diploma accademico di laurea attivati in via sperimentale.
      4. Le disposizioni di cui all’articolo 16 si applicano per la copertura degli insegnamenti per i quali risultino esaurite le relative graduatorie previste dall’articolo 2 comma 6 della legge.

      Motivazioni

      In riferimento alle considerazioni di cui all’art. 12, il comma 3 viene riposizionato (scorporato in due commi) nell’art. 12. In particolare:
      Comma 1
      L’emendamento è motivato dalla necessità di tener conto delle sperimentazioni avviate nell’ultimo triennio



      Art. 21
      (Istituzioni non statali)

      1. L’autorizzazione a rilasciare i titoli di studio di cui al presente regolamento è conferita a Istituzioni promosse o gestite da Enti pubblici e privati con decreto del Ministro, secondo le espresse indicazioni della programmazione di cui all’articolo 13, comma 5 e 6.
      2. L’autorizzazione è concessa previa verifica della disponibilità di idonee strutture ed attrezzature e di risorse finanziarie e umane necessarie per l’efficace svolgimento dei corsi.
      3. I titoli rilasciati dalle istituzioni che abbiano ottenuto l’autorizzazione di cui al comma 1 possono dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui l’ordinamento didattico sia conforme alle disposizioni di cui all’art. 11 e sia approvato con decreto del Ministro.
      4. Gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono conferiti secondo le modalità e le procedure di cui all’articolo 16.

      1. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.
      2. Le Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico sono comunque tenute a presentare istanza per l’autorizzazione entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, ai fini degli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, ai sensi della lettera l) art. 2, comma 8 della legge. Nel rilascio dell’autorizzazione si terrà conto, in via prioritaria, delle Istituzioni alla cui gestione partecipano soggetti pubblici.


      Motivazioni

      Una normativa riguardante la regolamentazione di istituzioni private da ricomprendere nel sistema dell’alta formazione artistica e musicale abbisognerebbe di una apposita legge, piuttosto che essere inserita in un regolamento applicativo di una legge che non prevede l’oggetto stesso della normativa. Tuttavia, poiché di fatto del sistema dell’alta formazione artistica e musicale fanno parte accademie di belle arti legalmente riconosciute, l’art. 21 mantiene una sua legittimità.
      Comma 1.
      L’aggiunta del termine pubblici ha lo scopo di sottolineare la necessità che la gestione di eventuali istituzioni private sia concessa comunque ad Enti e non a soggetti individuali.
      Comma 6.
      Si ritiene di dover ribadire la necessità di dare il dovuto riconoscimento alle Accademie storiche non statali, nate tra la fine del sec. XVIII e l’inizio del XIX, quali quelle di Perugina, Verona, Genova, Bergamo e Ravenna, garantendo a queste istituzioni, ove lo richiedano, un immediato inserimento nel sistema dell’alta formazione artistica e musicale.

      Art. 23
      (Abrogazione di norme)

      1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge, tutte le disposizioni incompatibili con il regolamento stesso e segnatamente le seguenti norme: articoli 25 comma 2 lett. m), 50, 63, 75, 174, 206, comma 1, lett.c, 207 208, 209, 210, 211, 212 comma 3, 217, 218, 219, 220 comma 5, 223, 225, 226, 227, 232, 233, 234, 235, 239, 240, 241 comma 5244, 249, 250, 251, 252, 253 commi 4,5,6 e 7, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 ,271, 272, 274, 275, 367 commi 1 e 2, 368, 369, 376, 451, 551 comma 3, 552 comma 5 bis, 553 comma 6, 623 lett. d) e f)del D.Lgs. 16 aprile 1994 n.297 e comunque è abrogata qualunque norma riconducibile all’ordinamento scolastico in contrasto con il presente regolamento.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


      Motivazioni

      Viene corretto un errore materiale relativo all’abrogazione dell’art. 20 comma 2: l’art. pertinente è il 25.
      Viene poi proposta l’abrogazione di ulteriori articoli per le motivazioni sottoesposte.
      Art. 212, comma 4. - È in contrasto con il disposto legislativo della 508.
      Art. 220, comma 5 - Stesse motivazioni di cui sopra.

      Art. 241, comma 5 - Stesse motivazioni di cui sopra.
      Art. 272 - Riguarda la normativa di cui all’art. 16 del presente regolamento.
      Art. 367, commi 1 e 2 Norme superate dal disposto legislativo della 508.
      Infine, la frase aggiunta in calce ha lo scopo di prevenire eventuali dimenticanze.


      IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

      (f.to Dott. Roberto Morese) (f.to Prof.ssa Dora Liguori)