ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DECENTRATO CONCERNENTE LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DEGLI ISIA

L’anno 2002, il giorno 31 del mese di maggio in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti della delegazione sindacale, come risultano costituite nell’allegato 1 del presente contratto,

VIENE CONCORDATO

Il seguente contratto decentrato a livello nazionale concernente la mobilità territoriale e l’utilizzazione temporanea del personale docente e non docente delle Accademie e dei Conservatori di musica dello Stato e del personale non docente degli ISIA, per l’anno accademico 2002/2003.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

ART. 1

  1. Il presente contratto collettivo decentrato a livello nazionale si applica al personale docente e non docente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente dalle Accademie e dai Conservatori di musica e del personale non docente degli ISIA e ne disciplina la mobilità territoriale e l’utilizzazione temporanea per l’anno accademico 2002/2003, secondo le disposizioni di cui all’art. 54 — 3° comma - del C.C.N.I. sottoscritto il 31/08/99, esclusi i docenti e gli assistenti delle Scuole libere del Nudo presso le Accademie di belle arti, della Scuola degli Artefici di Milano e del personale docente degli I.S.I.A..
  2. Gli effetti decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta con la sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
  3. I termini e le modalità applicative delle disposizioni contenute nel presente Contratto sono definiti con apposita O.M. da emanarsi entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto stesso.
  4. Le operazioni di mobilità territoriale, disciplinate dal presente contratto, sono precedute dall’assegnazione di sede definitiva al personale docente e non docente che ottiene la restituzione al ruolo di provenienza dopo aver prestato servizio in posizione di fuori ruolo.

Nel caso in cui nella sede di origine non dovessero risultare posti vacanti e disponibili, l’interessato indicherà le sedi in ordine di preferenza con apposita domanda, da presentare al Ministero negli stessi termini previsti dalla domanda sulla mobilità.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ PER I TRASFERIMENTI E LA UTILIZZAZIONE TEMPORANEA

ART. 2

TRASFERIMENTI

  1. Ai fini della mobilità, del personale docente e non docente delle Istituzioni in questione, si dovrà tener conto delle vacanze comunque determinatesi nell’organico nazionale prima della data di inizio delle operazioni di trasferimento.
  2. Coloro che sono stati trasferiti o utilizzati d’ufficio, quali perdenti posto, hanno titolo a rientrare con precedenza assoluta nella sede di precedente titolarità, qualora vi sia la relativa vacanza di cattedra o posto.
  3. Le sedi staccate delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori di musica ai fini del trasferimento sono considerate autonome.
  4. Alla copertura dei posti che si rendono vacanti in corso d’anno, relativamente alle figure uniche del personale non docente, si provvede con specifica procedura da concludersi entro 30 gg. Dalla pubblicazione della vacanza con gli stessi criteri e modalità previsti dal presente contratto.
  5. I secondi posti di direttore amministrativo non sono disponibili né per trasferimento, né per utilizzazioni.

ART. 3

UTILIZZAZIONE TEMPORANEA

  1. La locuzione "utilizzazione temporanea" indica tutti i movimenti di durata annuale effettuati su cattedre o posti disponibili, ma non vacanti, di fatto liberi dai rispettivi titolari che si trovino in posizione di comando, aspettativa, esonero o altra fattispecie prevista dalle vigenti disposizioni.

 

 

ART. 4

UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL

PERSONALE DOCENTE

  1. L’utilizzazione temporanea del personale docente di ruolo è disposta, dopo la conclusione della procedura dei trasferimenti, dalle singole istituzioni interessate.
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del provvedimento con il quale sono disposti i trasferimenti, sono resi noti per via telematica le cattedre ed i posti disponibili per l’utilizzazione temporanea nell’anno accademico 2002/03.
  3. Le domande di utilizzazione temporanea devono essere presentate dai docenti titolari della medesima disciplina, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, al direttore delle istituzioni interessate, il quale provvede in merito entro i termini stabiliti dalla Ordinanza ministeriale sulla mobilità. Le domande sono corredate dal curriculum delle attività didattico-professionali svolte e dalle pubblicazioni.
  4. La valutazione delle domande è affidata ad una o più commissioni, in relazione al numero delle discipline interessate alla utilizzazione, composte dal Direttore che le presiede e da quattro docenti, di cui almeno uno titolare della relativa disciplina, ove presente, eletti dal collegio dei docenti. Le commissioni, ai fini dell’individuazione dei docenti da utilizzare sulle cattedre o posti disponibili, procedono ad una valutazione comparativa dei candidati sulla base delle esperienze didattiche e del profilo artistico maturati, tenendo conto delle esigenze didattiche dell’istituzione.
  5. La relazione finale dei lavori delle commissioni è affissa all’albo dell’istituzione.
  6. L’utilizzazione è disposta con provvedimento definitivo del Direttore.
  7. L’utilizzazione deve essere disposta non oltre il 31/10/2002.
  8. Tutte le utilizzazioni effettuate andranno acquisite al CINECA e comunicate a questo Ufficio.

 

ART. 4 bis

UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL

PERSONALE NON DOCENTE

  1. Le singole istituzioni, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento con il quale sono stati disposti i trasferimenti, rendono noti, per via telematica, i posti di ruolo disponibili nel proprio organico, relativamente a tutti i profili professionali, per l’utilizzazione temporanea, anno accademico 2002/2003.
  2. Il personale interessato all’utilizzazione temporanea, con qualifica di Direttore amministrativo, di Direttore dei servizi generali e amministrativi e di responsabile amministrativo, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto 1, presenta la domanda, corredata dal curriculum vitae e la documentazione attestante titoli di studio e professionali, all’istituzione presso la quale intenda essere utilizzato temporaneamente.
  3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, con delibera motivata, tenendo conto delle esigenze dell’Amministrazione, previa valutazione comparata dei candidati in ordine all’esperienza acquisita e al curriculum presentato, individua il destinatario dell’utilizzazione.
  4. L’utilizzazione è disposta con provvedimento del Direttore, dopo l’acquisizione del nulla osta della Istituzione di provenienza. Si prescinde dal nulla osta, nel caso in cui sia interessato all’utilizzazione un Direttore amministrativo che provenga da una istituzione nella quale ne risultino in servizio due.
  5. Per le utilizzazioni del personale con qualifica di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, si provvede con le stesse modalità di cui al punto 1 e 2.

L’utilizzazione è adottata con provvedimento del Direttore sulla base dei criteri e dei punteggi fissati per i trasferimenti. Tale ultima tipologia di utilizzazione viene attribuita, a domanda, nel rispetto delle precedenze di legge come segue:

  1. ai non vedenti;
  2. ai portatori di handicap destinatari dell’art. 21, legge 104/92;
  3. a quelli con minorazioni iscritte (invalidità superiore a 2/3) alle categorie 1^, 2^ e 3^ annesse alla tab. A L. 10/8/1950, n. 648), agli emodializzati previsti dall’art. 61 della L. 270/82.
  4. ai destinatari dell’art. 33 della medesima legge;

  1. Nei casi di pluralità di aspiranti, ferme restando le indicate precedenze, saranno recepiti i criteri ed i punteggi fissati per i trasferimenti.
  2. L’utilizzazione deve essere disposta entro il 31/10/2002.
  3. Vedi punto 8 del precedente art. 4.

 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESIGENZE DI FAMIGLIA (ALL. A)

ART.5

ANZIANITA’ SERVIZIO

  1. L'anzianità di servizio di cui alle lettere a), b), c), d), e), del punto 1 della tabella di valutazione (allegato A) al presente contratto, deve essere attestata dall'interessato con certificato di servizio ovvero con apposita dichiarazione personale conforme al modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale docente e non docente delle accademie e dei conservatori, per l’a.a. 2002/2003.
  2. L'anzianità di servizio di cui alla lettera a) dell’allegato A comprende gli anni di servizio, comunque prestati nel ruolo di attuale appartenenza, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina (1)
  3. L'anzianità di cui alla lettera b) dell’allegato A comprende il servizio pre-ruolo relativo al ruolo di appartenenza prestato nelle Accademie di belle arti e nei Conservatori;
  4. Tale anzianità si riferisce anche al servizio non di ruolo ivi compreso quello militare, prestato in costanza di rapporto di impiego in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza; va, invece, considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti, quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato.

  5. L’anzianità di cui alla lettera c) dell’allegato A comprende gli anni di servizio prestati nelle Accademie e nei Conservatori riferiti sia al servizio pre-ruolo sia a quello di ruolo diversi da quello di attuale titolarità, ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego anche in ruoli diversi da quelli di appartenenza.
  6.  

     

  7. L’anzianità di ruolo di cui alla lettera f) dell’allegato A comprende gli anni di servizio prestati in qualità di docente in altri ordini di scuola.
  8. Qualora l’interessato abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione (allegato A) sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno accademico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.
  9. Al personale di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art.2 della legge 13.8.1984, n.476, per la frequenza del dottorato di ricerca e al personale di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.Lgs 16/4/1994 n.297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda lettera a) dell’allegato. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
  10. L’anzianità di cui alla lettera d) dell’allegato A comprende il servizio nel ruolo di attuale appartenenza prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni accademici nell'istituzione di attuale titolarità ivi compreso quello svolto nelle sezioni all’epoca staccate e diventate autonome (2).
  11. L’anzianità di cui alla lettera e) comprende invece il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni accademici nell'insegnamento di attuale titolarità'.
  12. Sono attribuiti, inoltre, p. 2 per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità oltre il triennio e p. 3 per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità dopo il quinquennio (ivi compresi gli anni di servizio prestati nelle sezioni all’epoca staccate). e' altresì attribuito un punto per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità oltre il triennio e p. 2 per ogni anno di servizio di ruolo oltre il quinquennio.
  13. La continuità' del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio oppure oltre il triennio nella istituzione o nell'insegnamento di attuale titolarità (lettera d) — e) del Punto 1 della tabella di valutazione dei trasferimenti deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme al modello allegato all'O.M. sulla mobilita' del personale docente e non docente delle Accademie e dei Conservatori.
  14. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera d) dell’allegato A devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nella istituzione (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la istituzione stessa ovvero nelle sezioni all’epoca staccate diventate autonome (2).
  15.  

     

  16. Parimenti per l'attribuzione del punteggio di cui alla lettera e) dell’allegato A devono concorrere la titolarità' nell'insegnamento e la prestazione del servizio nel medesimo (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina).
  17. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione e nell'insegnamento è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato. conseguentemente a titolo esemplificativo, i punteggi per la continuità devono essere attribuiti nel caso di congedi e aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva, per mandato politico e amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI, di esoneri sindacali, di incarico alla direzione, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso etc.
  18. Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni non conformi al modello indicato al punto sub 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(1) il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente a

a)ruolo dei docenti delle accademie di belle arti

b)ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti

c)ruolo dei docenti dei conservatori di musica

d)ruolo degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica.

(2) Ai fini della continuità’ il servizio svolto all’epoca nelle sezioni staccate non e’ comunque cumulabile con quello prestato nella sede centrale fatto salvo quello svolto nelle soppresse sezioni staccate per ciechi.

 

 

ART. 6

ESIGENZE DI FAMIGLIA

  1. Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli così come previsto dalla lettera a) punto 2 della tabella di valutazione allegato A, spetta solo per la provincia.
  2. Detto punteggio sarà' attribuito solo se sarà' allegato un certificato di residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento o dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U 445/2000. In tale certificato o dichiarazione personale dovrà essere precisata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica che deve risultare anteriore alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, salvo il caso in cui si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell’O.M..

  3. Nel caso in cui nella provincia di residenza, della persona a cui si chiede il ricongiungimento, non vi siano istituzioni richiedibili, il punteggio del ricongiungimento sarà attribuito per la provincia più vicina, purché compresa fra le preferenze espresse.
  4. Nell’eventualità in cui il docente non provveda ad indicare la provincia più vicina, ma si limiti ad indicare la provincia di residenza del familiare, in cui non vi sono istituzioni richiedibili, sarà cura dell'ufficio competente apportare la variazione, assegnando la provincia più vicina.
  5. Dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale sostitutiva ai T.U 445/2000 dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona a cui intende ricongiungersi.
  6. La mancata precisazione della decorrenza dell'iscrizione anagrafica sul certificato o l'omessa presentazione di cui sopra, esclude la attribuzione del punteggio.
  7. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di servizio nei 3 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità' docente. In tal caso, per la attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
  8. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalle lettere b) e c) il compimento dei 6 anni e diciotto anni deve avvenire nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti.
  9. Il punteggio previsto dalla lettera d del punto 2 della tabella di valutazione e' attribuito nei seguenti casi:

  1. Figlio minorato ovvero coniuge , ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
  2. figlio minorato, ovvero coniuge bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessita' la residenza nella provincia nel cui ambito e' situato l'istituto.
  3.  

     

  4. figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9.10.1990 n. 309, programma che comporti di necessita' il domicilio nella provincia nel cui ambito e' situata la struttura, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

  1. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a, b, c, d della tabella sono cumulabili fra di loro.
  2. L’amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità’ delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del T.U 445/2000.
  3. In relazione al disposto dell'art. 33 della legge n.104/92 richiamato dall'art. 601 del D.Lgs n. 297/94, i parenti (ad esclusione dei figli e del coniuge) o gli affini entro il terzo grado hanno titolo all’attribuzione del punteggio previsto dalla lettera e del punto 2 della tabella di valutazione allegato A, se il trasferimento è richiesto per la provincia in cui sono effettivamente conviventi con l’handicappato.
  4. Alle medesime condizioni il punteggio vale anche per le istituzioni di un'altra provincia che sia confinante con quella di residenza secondo quanto disposto ai commi 2 e 3 del presente articolo.

  5. Per fruire di tale punteggio i docenti dovranno contrassegnare le apposite caselle del modulo domanda ed allegarvi i documenti previsti dall’art. 9 comma 2 del presente contratto.
  6. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere d ed e sono cumulabili fra di loro solo se non si riferiscono alla stessa persona.

 

ART. 7

TITOLI GENERALI

  1. E’ equiparata all'inclusione in graduatoria di merito, l'inclusione in terne di concorsi a cattedra o posti in istituti di istruzione artistica.
  2. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla lettera b del punto 3 della tabella di valutazione, i concorsi a posti di personale ispettivo e direttivo sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
  3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lettera c del suddetto punto 3 vanno riconosciuti, oltre ai corsi previsti dagli statuti dell’università (art. 6 l. 341/90) ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4-1°comma l. 341/90), anche i corsi previsti dalla l. 341/90, art. 8 f , realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonché' i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 l. 341/90).
  4. Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1.10.73, n. 580, convertito con modificazioni nella l. 30.11.73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto d'istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali autorizzate per rilasciare titoli aventi valore legale a norma di legge.

ART. 8

DIRITTI A PRECEDENZE PREVISTE DA LEGGI DI TUTELA

  1. A norma dell'art.483 del D.Lgs 297/94 i soggetti privi di vista hanno titolo alla precedenza assoluta al trasferimento definitivo secondo il disposto dell'art.21 - comma 2 - della legge 104/92 richiamato dall'art.601 del D.Lgs n.297/94. Il personale interessato portatore di handicap con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e i soggetti emodializzati ex art.61 della legge n.270/82, hanno titolo, successivamente alla categoria dei non vedenti, alla precedenza assoluta per preferenze espresse nel modulo domanda. In relazione al disposto dell’art. 33 della Legge 104/92, i genitori anche adottivi di minore con handicap in situazione di gravità, nonché l’handicappato maggiorenne in situazione di gravità, hanno titolo, successivamente alle predette categorie, ad ottenere la precedenza nelle operazioni di trasferimento.
  2. I soggetti di cui sopra possono usufruire di tale precedenza per la provincia in cui risiede l’handicappato convivente , a condizione che l’abbiano espressa come prima preferenza.

    E’ riconosciuta la precedenza nei trasferimenti anche ai soggetti che, obbligati all’assistenza (coniuge o figli), abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  3. L'attribuzione delle precedenze di cui al comma 1 del presente articolo, è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda . Il rapporto di discendenza e coniugio, deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445. Lo stato di handicap (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione o anche in copia autenticata, rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art.4 della Legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 gg. dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93 n. 423 documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato.

La mancata emissione dell’accertamento definitivo per il decorso dei 90 gg., dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all’art. 1 della Legge 15/10/1990, n. 295 integrato ex art. 4 della Legge 104/92 da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.

 

 

E' fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Per le persone handicappate, che si trovano nelle condizioni di cui all'art.21, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento dell’handicap sono distinte.

Per le persone handicappate maggiorenni di cui all’art. 33 — comma 6 - nelle certificazioni relative deve risultare la situazione di gravità dell’handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. A tal fine il coniuge deve comprovare che l’handicappato non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L

E’ necessario, inoltre, che venga dimostrato dall’interessato (con esclusione del coniuge), mediante certificato di stato di famiglia o mediante autocertificazione, che non vi siano altri conviventi con l’handicappato, parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l’unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza.

Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso in passato della agevolazione relativa all’art. 33 per il medesimo soggetto handicappato; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, in conformità al fac-simile allegato al presente contratto (all. n. 2). Occorre che, al momento della presentazione della domanda di trasferimento, esista una effettiva convivenza con la persona handicappata bisognevole di assistenza. Premesso che tale effettività presuppone che i soggetti in questione convivano nella stessa abitazione e non solo nella stessa provincia, il personale interessato deve comprovare tale convivenza con certificato anagrafico o con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, conforme all’allegato n. 3 del presente accordo. Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alla domanda di trasferimento. Sarà cura dell’istituzione di titolarità dell’interessato verificare che dalla documentazione presentata, al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, l'amministrazione provvede, salvo le sanzioni previste dalla legge, a revocare il trasferimento disposto e ad assegnare l’interessato, ove non vi sia più disponibilità nella titolarità di provenienza, sulle cattedre o sui posti residuali dopo i trasferimenti.

 

 

 

 

 

ART. 9

TRASFERIMENTI AI SENSI DELLE LEGGI 100/87 E 402/87 E PRECEDENZE AI SENSI DEL C.C.N.Q.

  1. Fatte salve le precedenze di cui all'articolo 10, il dipendente, coniuge convivente di militare o di persona cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 1-V comma- l. 100/87 e Art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella L. 402/87, ha diritto al trasferimento.
  2. Per fruire del trasferimento, il personale interessato dovrà contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presta servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice dalla quale risulti lo stato coniugale.

 

 

ART.10

PERSONALE SOPRANNUMERARIO TRASFERITO D'UFFICIO

  1. Il personale trasferito d'ufficio per soppressione di posto o trasferito a seguito di domanda condizionata perché soprannumerario, conserva, a domanda, il titolo a rientrare in caso di disponibilità di posto nell'istituzione di precedente titolarità. Tale personale, qualora chieda di rientrare nell'ex istituzione di titolarità, precede gli altri aspiranti ivi compresi quelli delle categorie di cui agli artt. 8 e 9. Per usufruire di tale precedenza, gli interessati devono allegare una dichiarazione in cui attestino, sotto la propria responsabilità, che sono stati trasferiti d'ufficio negli anni precedenti l'anno accademico 2002/2003, in quanto trasferiti oppure utilizzati d’ufficio. Gli interessati devono riportare il codice dell'istituzione di precedente titolarità' nella domanda di trasferimento.

 

TITOLO III

ART. 11

ALLEGATI E NORMA DI RINVIO

  1. Gli allegati A e A1 con le relative note, concernenti la tabella di valutazione dei titoli e delle esigenze di famiglia, ai fini dei trasferimenti del personale docente e non docente delle Accademie e dei Conservatori di musica e gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente contratto.
  2. Le note di cui al punto 2 dell’allegato A e gli artt. 5,6,7 del presente contratto sono applicabili anche alle valutazioni dei titoli del personale non docente.

ALLEGATO A

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESIGENZE DI FAMIGLIA DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DEI TRASFERIMENTI

 

 

Punto 1 - ANZIANITA' DI SERVIZIO

  1. per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1).....................……......................………………………………………............p. 6
  2. per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti e nei Conservatori in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza.:
  3. per ciascuno dei primi 4 anni ….………………………………………………...p. 6

    per ogni anno oltre i primi quattro ………………………………………………p. 4

  4. per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità nelle Accademie e nei Conservatori nonché in ruoli diversi da quello di appartenenza
  5. ……………………………………………………………………………………p. 3

  6. per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità in aggiunta a quello previsto dalle lettere a e b .
  7. per i primi 3 anni .........................................................................................…......p. 6

    per il quarto e quinto anno (per ogni anno) ..................................…………….....p. 1

    per ogni anno oltre il quinquennio ...................................................………….....p. 2

  8. per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell’insegnamento di attuale titolarità in aggiunta a quello previsto dalle lettere a e b

per i primi 3 anni ………………….…………………………………………… p. 6

per il quarto e quinto anno (per ogni anno) ….……………………………….…p. 1

per ogni anno oltre il quinquennio …………….………………………………...p. 2

f) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola……………………………………………………..…….p. 1,5

 

 

 

Punto 2 - ESIGENZE DI FAMIGLIA

  1. Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli ……………………………. p. 6
  2. Per ogni figlio di età' inferiore a sei anni (2)…………………………………….p. 4
  3. Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2) …………………………………………………………………………....p. 3
  4. Per la cura e l'assistenza dei figli portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge (3) (4) ………………………………….. p. 6
  5.  

  6. Per la cura e l'assistenza dei parenti conviventi (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini conviventi entro il terzo grado, di cui all’art. 33 della legge 104(4):……….……………………………………………………..…………....p. 3

 

 

Punto 3 - TITOLI GENERALI

  1. per ogni promozione di merito distinto........................................…………..........p. 3
  2. per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblici concorsi per esami, o esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza(1) ………………………………………….………….…p. 4
  3. per un massimo di.p.12

  4. per ogni diploma di Accademia di belle arti, di Conservatorio di musica, di Accademia di arte drammatica e danza, nonché diplomi di specializzazione conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia…………………………………………………………………………....p. 5
  5. per ogni titolo universitario di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca…………………………………………………..……….………..............p. 4
  6. per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università almeno di durata annuale

…………………………………………………………………………………………p. 2

per un massimo di.p.4

 

 

 

 

NOTE ALLEGATO A

 

PUNTO 1 — ANZIANITA’ DI SERVIZIO

  1. il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente:
  2. a)ruolo dei docenti delle Accademie di Belle Arti

    b)ruolo degli assistenti delle Accademie di Belle Arti

    c)ruolo dei docenti dei Conservatori di musica

    d)ruolo degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica

  3. Ai fini della continuità’ il servizio svolto all’epoca nelle sezioni staccate non e’ comunque cumulabile con quello prestato nella sede centrale fatto salvo quello svolto nelle soppresse sezioni staccate per ciechi.
  4. i punteggi previsti comprendono anche la valutazione del servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego.

 

 

PUNTO 2 — ESIGENZE DI FAMIGLIA

  1. Il punteggio spetta solo per la sede presente nella provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data del termine di scadenza di presentazione della domanda; la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza della iscrizione stessa, in alternativa, con autocertificazione ai sensi del T.U 445/2000. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.
  2. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nella provincia di residenza del familiare non vi siano istituzioni richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito per la provincia più vicina, purché compresa tra le preferenze espresse.

  3. Ai fini della considerazione del figlio come inferiore ai sei anni o che non abbia superato il diciottesimo anno di età si terra' conto della seguente prescrizione: il compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti comporta comunque l'attribuzione rispettivamente di punti 4 e punti 3.
  4.  

     

  5. il punteggio e' attribuito nei seguenti casi:

  1. figlio minorato, ovvero coniuge ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
  2. figlio minorato, ovvero coniuge bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura da comportare di necessità la residenza nella provincia in cui è situato l'istituto medesimo:
  3. figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990 n.309, programma che comporti di necessità la residenza nella provincia nel cui ambito è situata la struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art.122, comma 3, del citato D.P.R. n.309/1990.

  1. non può essere cumulato il punteggio di cui alle lettere d) ed e) se si riferiscono alla stessa persona.

 

PUNTI 3 - TITOLI GENERALI

  1. E’ equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 1

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA DEL PERSONALE NON DOCENTE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI DI MUSICA

 

 

Punto 1 - ANZIANITA' DI SERVIZIO

  1. per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (1) ………………………………………..…….p.24
  2. per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio (2) ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto d’impiego ……………………………………………………………………. p. 12
  3. per il sevizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità per 3 anni interi, valutabili fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda (3), (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a e b)…………………………………………………....p. 24
  4. per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza, senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità (3), (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a, b e c )

oltre il triennio …………………………………………………………………p. 8

oltre il quinquennio …………………………...……………………………….p.12

 

Punto 2 - ESIGENZE DI FAMIGLIA

  1. Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1) ………………………...…p. 24
  2. Per ogni figlio di età' inferiore a sei anni (2)……………………………..……….p. 16
  3. Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2) …………………………………………………………………………….p. 12
  4. Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (3), nonché per l’assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia (art 122 — comma III — D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 — 118 — 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (4) .………………………………………………………………………………..…p. 24
  5. Per la cura e l'assistenza dei parenti conviventi (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini conviventi entro il terzo grado, di cui all’art. 33 della legge 104(1):……….…………………………………………………………………..p. 12

Punto 3 - TITOLI GENERALI

  1. per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza……………………..……………………………………..p. 12
  2. per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell’ambito della Pubblica Amministrazione …… …………………………………………………punti 6 fino al massimo di p. 24
  3. per il superamento di concorsi per l’iscrizione agli albi professionali, per ogni concorso superato ………………………………………………………………..p. 12

Punto 4 — TITOLI DI CULTURA

Per collaboratori scolastici:

  1. diploma di scuola superiore ………………………………………………………p. 24
  2. diploma di laurea ………………………………………………………………….p. 24
  3. specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca ………………………………..p. 12

Per assistenti amministrativi:

a) diploma di scuola superiore ………………………………………………………..p. 24 b) diploma di laurea …………………………………………………………………..p. 24

  1. specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca ………………………………..p. 12

Per responsabili amministrativi e D.S.G.A.:

  1. diploma di laurea ………………………………………………………………….p. 24
  2. specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca ………………………………..p. 12

Per direttori amministrativi:

a) specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca …………………………………p. 12

 

 

 

NOTE ALLEGATO A 1

 

Punto 1 - ANZIANITA' DI SERVIZIO

  1. E’ valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

  1. Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

 

 

  1. Il punteggio previsto di cui alla lettera c) allegato A1) è attribuito : per il servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestata dall’interessato con apposita dichiarazione redatta secondo l’allegato C 6 all’ O.M. sulla mobilità. Si precisa che per l’attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione, pertanto, sia il periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella istituzione di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell’istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici etc…Parimenti ai sensi dell’art 4 del presente accordo, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario.

Punto 2 - ESIGENZE DI FAMIGLIA

  1. Il punteggio spetta per la provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione della ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data di presentazione della domanda. La precedenza, comunque, a parità di punteggio è attribuita a colui la cui famiglia risiede nel comune dove ha sede l’istituzione. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell’ordinanza. In tal caso, l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche per la provincia confinante con quella di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a condizione che in quest’ultima non esistano istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) d), sono cumulabili tra loro.
  2. L’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui viene disposto il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
  3. La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

  1. figlio minorato, ovvero coniuge, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
  2. figlio minorato, ovvero coniuge, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell’istituto medesimo.

  1. Per l’attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti al trasferimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1

 

 

Le delegazioni negoziali sono costituite come segue:

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Dottor Giorgio Bruno CIVELLO

Dottor Remo DI LISIO

Dottor Angelo IACOMINI

 

DELEGAZIONE SINDACALE:

C.G.I.L. - SNUR

U.I.L. - AFAM

C.I.S.L. UNIVERSITA’

U.N.A.M.S.

S.N.A.L.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2

 

DICHIARAZIONE

 

 

 

 

Il/la sottoscritt...............................................................................................……………….…...

docente di ruolo nell'istituto ..................................................………………….……….....

aspirante al trasferimento per l'anno accademico 2002/2003…………………....................

avendo chiesto di beneficiare della precedenza prevista dall'art.33 commi 5 e 7 della legge 104/92. dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445, di essere effettivamente convivente con il/la sig..……………………….….........….........

(specificare la relazione di parentela o affinità)...........………………………..........….....

unitamente al/alla quale abita nel comune di ...........................……………………….......

via....................................................... e che la descritta situazione risulta agli atti della anagrafe del comune di ...............…………………................

avendo il/la sottoscritt adempiuto alle prescrizioni indicate dall'art.13 del D.P.R. n.223/89.

In fede

Firma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3

 

 

DICHIARAZIONE

 

 

 

Il/la i/le sottoscritt.. aspirante al trasferimento per l’a.a. 2002/2003...............................................................(specificare la relazione di parentela o affinità) ............................convivente/i con il/la sig.......................................(familiare disabile) unitamente al/alla quale abita nel comune (provincia) di............................................................via..................................................……...............

dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai sensi, del T.U. 28/12/2000, n. 445, di non essere nelle condizioni di prestare assistenza continuativa al familiare disabile, per i seguenti motivi...........................................................................………………................

e pertanto di non avvalersi dei benefici previsti dall'art. 33 delle legge 104/92 e di non essersene avvalso/a/e/i in precedenza.

In fede

 

Firma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA A VERBALE UNIONE ARTISTI U.N.A.M.S.

 

L’UNIONE ARTISTI U.N.A.M.S. dichiara che avrebbe preferito stipulare per il prossimo anno Accademico, in linea con al Riforma e con il sistema universitario, un contratto sulla mobilità che prevedesse criteri radicalmente diversi da quelli finora adottati. In particolar modo ritiene che la Legge 104 dovrebbe essere valutata come titolo di precedenza a parità di punteggio o ad attribuire al massimo un punteggio aggiuntivo, mentre allo stato attuale per l’art. 21 rimane il diritto alla precedenza assoluta.

Per quanto riguarda i Direttori Amministrativi ritiene che le forti limitazioni ai movimenti, soprattutto di natura temporanea (utilizzazioni), seppur trovano fondamento nelle funzioni esercitate siano però inopportuni prima di una revisione del trattamento economico degli stessi.

Non essendosi trovato l’accordo con le altre OO.SS. non si è potuto addivenire alla formulazione di un testo fortemente innovativo. Nonostante tutto l’UNIONE ARTISTI U.N.A.M.S. ritiene di dover sottoscrivere il contratto in quanto, sia pure in maniera molto limitata, si sono operate alcune modifiche col risultato parziale di attribuire maggior peso ai titoli culturali rispetto alle situazioni di natura familiare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA A VERBALE S.N.A.L.S.

Lo S.N.A.L.S. esprime le seguenti osservazioni:

1) Ancora una volta rimane irrisolta la problematica relativa all'applicazione della Legge 104/92.

Lo SNALS ritiene che le precedenze previste debbano scattare solo a parità dell'altro punteggio onde evitare che i trasferimenti nelle sedi più ambite siano esclusivamente ad appannaggio dei portatori di handicap, come di fatto sta avvenendo già da alcuni anni.

E' evidente il danno che scaturisce per gli altri docenti i quali, magari con maggiore anzianità di servizio, vedono preclusa la possibilità del trasferimento dopo anni di attesa, docenti sui quali non è giusto ricada l'onere derivante dal dovere di tutela delle categorie protette che dovrebbe invece essere esclusivamente a carico della collettività e dunque dello Stato.

2) Art. 4 - Lo SNALS mantiene tutte le perplessità espresse, non già nel merito della formulazione dell'articolo, dove la procedura risulta abbastanza chiaramente individuata, bensì nel merito del "principio".

Il Personale docente delle Istituzioni non può e non deve essere sottoposto ad alcuna sorta di "valutazione" ai fini della mobilità da parte di docenti di pari livello. Ciò rappresenterebbe l'instaurarsi di un principio inaccettabile, in quanto si ritiene pericolosa qualsiasi procedura finalizzata ad una valutazione e conseguente discriminazione fra i docenti stessi.

C'è ancora da osservare che la procedura ipotizzata causerà un notevole contenzioso che vedrà coinvolte le Istituzioni stesse.