ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DECENTRATO CONCERNENTE LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI DI MUSICA

 

L’anno 2001, il giorno 23 del mese di luglio in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti della delegazione sindacale, come risultano costituite nell’allegato 1 del presente contratto,

VIENE CONCORDATO

il seguente contratto nazionale decentrato relativo al personale docente e non docente per la definizione della mobilità territoriale e per le utilizzazioni temporanee connesse alle esigenze didattiche delle Accademie e dei Conservatori di musica per l’anno accademico 2001/2002.

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

ART. 1

1) Il presente contratto collettivo nazionale decentrato si applica al personale docente e non docente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente dalle Accademie e Conservatori di musica e ne disciplina la mobilità territoriale per l’anno accademico 2001/2002, secondo le disposizioni di cui all’art. 54 – 3° comma - del C.C.N.I. sottoscritto il 31/08/99, esclusi i docenti e gli assistenti delle Scuole libere del Nudo presso le Accademie di belle arti e della Scuola degli Artefici di Milano.

2) Gli effetti decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta con la sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.

3) I termini e le modalità applicative delle disposizioni contenute nel presente Contratto sono definiti con apposita O.M. da emanarsi entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto stesso.

4) A partire dall’a.a. 2001/2002 per il personale docente e non docente delle Accademie e dei Conservatori di musica, si farà luogo a domanda al trasferimento definitivo di sede e alle utilizzazioni temporanee.

5) Le operazioni di mobilità territoriale, disciplinate dal presente contratto, sono precedute dall’assegnazione di sede definitiva al personale docente e non docente che ottiene la restituzione al ruolo di provenienza dopo aver prestato servizio in posizione di fuori ruolo.

Nel caso in cui nella sede di origine non dovessero risultare posti vacanti e disponibili, l’interessato indicherà le sedi in ordine di preferenza con apposita domanda, da presentare al Ministero negli stessi termini previsti dalla domanda sulla mobilità.

6) Le sezioni staccate delle Accademie e dei Conservatori di musica, ai fini dei trasferimenti, sono considerate autonome.

 

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ PER I TRASFERIMENTI E LA UTILIZZAZIONE TEMPORANEA

ART. 2

TRASFERIMENTI

1) Ai fini della mobilità, del personale docente e non docente delle Istituzioni in questione, si dovrà tener conto delle vacanze comunque determinatesi nell’organico nazionale prima della data di inizio delle operazioni di trasferimento.

2) Coloro che nell’ultimo quinquennio sono stati trasferiti d’ufficio, quali perdenti posto, hanno titolo a rientrare con precedenza assoluta, nella sede di precedente titolarità, qualora vi sia la relativa vacanza di cattedra o posto.

3) Le sedi staccate delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori di musica ai fini del trasferimento sono considerate autonome.

 

ART. 3

UTILIZZAZIONE TEMPORANEA

1) La locuzione "utilizzazione temporanea" indica tutti i movimenti di durata annuale effettuati su cattedre o posti disponibili, ma non vacanti, di fatto liberi dai rispettivi titolari che si trovino in posizione di comando, aspettativa, esonero o altra fattispecie prevista dalle vigenti disposizioni.

 

 

 

ART. 4

ARTICOLAZIONE DELLA UTILIZZAZIONE TEMPORANEA

1. La utilizzazione temporanea è disposta dopo la conclusione della procedura dei trasferimenti.

Fatta salva la proroga a domanda delle utilizzazioni annuali disposte nel precedente anno a condizione di ulteriore, accertata disponibilità di cattedra o di posto, essa viene attribuita con precedenza:

a) ai docenti non vedenti;

b) ai portatori di handicap destinatari dell’art. 21, legge 104/92 e ai destinatari dell’art. 33 della medesima legge;

c) a quelli con minorazioni iscritte (invalidità superiore a 2/3) alle categorie 1^, 2^ e 3^ annesse alla tab. A L. 10/8/1950, n. 648), agli emodializzati previsti dall’art. 61 della L. 270/82.

2. Nei casi di pluralità di aspiranti, ferme restando le indicate precedenze, saranno recepiti i criteri e i punteggi fissati per i trasferimenti.

 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESIGENZE DI FAMIGLIA (ALL. A)

ART.5

ANZIANITA’ SERVIZIO

 

1. L'anzianità di servizio di cui alle lettere a),b),c), d), e), f) del punto 1 della tabella di valutazione (allegato A) al presente contratto, deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme al modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale docente e non docente delle accademie e dei conservatori, ovvero con certificato di servizio.

2. L'anzianità di servizio di cui alla lettera a) dell’allegato A comprende gli anni di servizio, comunque prestati nel ruolo di attuale appartenenza, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina (1)

3. L'anzianità di cui alla lettera b) dell’allegato A comprende il servizio pre-ruolo relativo al ruolo di appartenenza riconosciuto o valutato ai fini della carriera, prestato nelle Accademie e nei Conservatori;

Tale anzianità si riferisce anche al servizio non di ruolo ivi compreso quello militare, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera a norma degli artt.485, 487 e 490 del D.Lgs. 297/94 prestato in costanza di rapporto di impiego nello stesso ruolo di appartenenza; va, invece, considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti, quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato.

4. L’anzianità di cui alla lettera c) dell’allegato A comprende gli anni di servizio prestati nelle Accademie e nei Conservatori riferiti sia al servizio pre-ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera sia a quello di ruolo diversi da quello di attuale titolarità, ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego in ruoli diversi da quelli di appartenenza.

L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza, anteriore alla decorrenza economica, rientra nell’anzianità prevista dalla lettera c) dell’allegato A qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza.

5. L'anzianità di cui alla lettera d) dell’allegato A comprende il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato in altro ordine di scuola e comporta la valutazione del relativo servizio nei limiti in cui lo stesso e' riconosciuto ai fini della carriera. il servizio di ruolo va riconosciuto per intero e il servizio pre-ruolo nei limiti in cui lo stesso e' riconosciuto ai fini della carriera.

6. Qualora l’interessato abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione (allegato A) sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno accademico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. in caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

7. Al personale di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art.2 della legge 13.8.1984, n.476, per la frequenza del dottorato di ricerca e al personale di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.Lgs 16/4/1994 n.297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda lettera a) (nella parte relativa al servizio in altro ruolo) dell’allegato. A tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione dei punteggi concernenti la continuità del servizio (lettera e - f dell’allegato A).

8. L’anzianità di cui alla lettera e) dell’allegato A comprende il servizio nel ruolo di attuale appartenenza prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni accademici nell'istituzione di attuale titolarità ivi compreso quello svolto nelle sezioni all’ epoca staccate e diventate autonome (3).

9. L’anzianità di cui alla lettera f) comprende invece il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni accademici nell'insegnamento di attuale titolarità'.

10. Sono attribuiti, inoltre, p. 2 per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità oltre il triennio e p. 3 per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità dopo il quinquennio (ivi compresi gli anni di servizio prestati nelle sezioni all’epoca staccate). e' altresì attribuito un punto per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità oltre il triennio e p. 2 per ogni anno di servizio di ruolo oltre il quinquennio.

11. La continuità' del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio oppure oltre il triennio nella istituzione o nell'insegnamento di attuale titolarità (lettera e - f del Punto 1 della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme al modello allegato all'O.M. sulla mobilita' del personale docente e non docente delle Accademie e dei Conservatori.

12. si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera e) dell’allegato A devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nella istituzione (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la istituzione stessa ovvero nelle sezioni all’epoca staccate diventate autonome (3).

13. Parimenti per l'attribuzione del punteggio di cui alla lettera f) dell’allegato A devono concorrere la titolarità' nell'insegnamento e la prestazione del servizio nel medesimo (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina).

14. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione e nell'insegnamento è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato. conseguentemente a titolo esemplificativo, i punteggi per la continuità devono essere attribuiti nel caso di congedi e aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva, per mandato politico e amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI, del CNAM, di esoneri sindacali, di incarico alla direzione, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso etc.

15. Nel computo del servizio valutabile ai sensi del presente articolo non deve essere considerato l'anno accademico in corso.

16. Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni non conformi al modello suddetto o alternative.

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(1) il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente a

a)ruolo dei docenti delle accademie di belle arti

b)ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti

c)ruolo dei docenti dei conservatori di musica

d)ruolo degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica.

(2) Ai fini della continuità’ il servizio svolto all’epoca nelle sezioni staccate non e’ comunque cumulabile con quello prestato nella sede centrale fatto salvo quello svolto nelle soppresse sezioni staccate per ciechi.

 

ART. 6

ESIGENZE DI FAMIGLIA

1. Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge ovvero nelle altre ipotesi previste dalla lettera a punto 2 della tabella di valutazione allegato A spetta solo per la provincia.

Detto punteggio sarà' attribuito solo se sarà' allegato un certificato di residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento o dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U 445/2000. In tale certificato o dichiarazione personale dovrà essere precisata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica che deve risultare anteriore alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda..

2. Nel caso in cui nella provincia di residenza, della persona a cui si chiede il ricongiungimento, non vi siano istituzioni richiedibili, il punteggio del ricongiungimento sarà attribuito per la provincia più vicina, purché compresa fra le preferenze espresse..

3. Nell’eventualità in cui il docente non provveda ad indicare la provincia più vicina, ma si limiti ad indicare la provincia di residenza del familiare, in cui non vi sono istituzioni richiedibili, sarà cura dell'ufficio competente apportare la variazione, assegnando la provincia più vicina.

4. Dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale sostitutiva ai T.U 445/2000 dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona a cui intende ricongiungersi.

5. la mancata precisazione della decorrenza dell'iscrizione anagrafica sul certificato o l'omessa presentazione di cui sopra, esclude la attribuzione del punteggio.

6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei 3 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'O.M. sulla mobilita' del personale docente. in tal caso, per la attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

7. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalle lettere b e c il compimento dei 6 anni e diciotto anni deve avvenire nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti.

8. Il punteggio previsto dalla lettera d del punto 2 della tabella di valutazione e' attribuito nei seguenti casi:

a. Figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b. figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessita' la residenza nella provincia nel cui ambito e' situato l'istituto.

c. figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private di cui agli artt. 114, 118 e 122, Dp.R. 9.10.1990 n. 309, programma che comporti di necessita' il domicilio nella provincia nel cui ambito e' situata la struttura, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato Dp.R. n. 309/1990.

9. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a, b, c, d della tabella sono cumulabili fra di loro.

10. L’ amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità’ delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del T.U 445/2000.

11. In relazione al disposto dell'art. 33 della legge n.104/92 richiamato dall'art. 601 del D.Lgs n. 297/94, i parenti (ad esclusione dei figli e del coniuge) o gli affini entro il terzo grado hanno titolo all’attribuzione del punteggio previsto dalla lettera e del punto 2 della tabella di valutazione allegato A, se il trasferimento è richiesto per la provincia in cui sono effettivamente conviventi con l’handicappato.

Alle medesime condizioni il punteggio vale anche per le istituzioni di un'altra provincia che sia confinante con quella di residenza secondo quanto disposto ai commi 2 e 3 del presente articolo.

12. Per fruire di tale punteggio i docenti dovranno contrassegnare le apposite caselle del modulo domanda ed allegarvi i documenti previsti dall’art. 9 comma 2 del presente contratto.

13. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere d ed e sono cumulabili fra di loro solo se non si riferiscono alla stessa persona.

ART. 7

TITOLI GENERALI

1. E’ equiparata all'inclusione in graduatoria di merito, l'inclusione in terne di concorsi a cattedra o posti in istituti di istruzione artistica.

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggi di cui alla lettera b del punto 3 della tabella di valutazione, i concorsi a posti di personale ispettivo e direttivo sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lettera c del suddetto punto 3 vanno riconosciuti, oltre ai corsi previsti dagli statuti dell’università (art. 6 l. 341/90) ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al Dp.R. 162/82 (art. 4-1°comma l. 341/90), anche i corsi previsti dalla l. 341/90, art. 8 f , realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonché' i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 l. 341/90).

4. Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1.10.73, n. 580, convertito con modificazioni nella l. 30.11.73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto d'istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali autorizzate per rilasciare titoli aventi valore legale a norma di legge.

ART. 8

DIRITTI A PRECEDENZE PREVISTE DA LEGGI DI TUTELA

1. A norma dell'art.483 del D.Lgs 297/94 i soggetti privi di vista hanno titolo alla precedenza assoluta al trasferimento definitivo e all’utilizzazione temporanea. Secondo il disposto dell'art.21 - comma 2 - della legge 104/92 richiamato dall'art.601 del D.Lgs n.297/94, il personale portatore di handicap con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e i soggetti emodializzati ex art.61 della legge n.270/82, hanno titolo, successivamente alla categoria dei non vedenti, alla precedenza assoluta per preferenze espresse nel modulo domanda. In relazione al disposto dell’art. 33 della Legge 104/92, i genitori anche adottivi di minore con handicap in situazione di gravità, nonché l’handicappato maggiorenne in situazione di gravità, il coniuge e l’affidatario di persona handicappata in situazione di gravità hanno titolo, successivamente alle predette categorie, ad ottenere la precedenza nelle operazioni di trasferimento.

I predetti soggetti di cui sopra possono usufruire di tale precedenza per la provincia in cui risiede l’handicappato convivente, a condizione che l’abbiano espressa come prima preferenza.

E’ riconosciuta la precedenza nei trasferimenti anche ai soggetti che, obbligati all’assistenza (coniuge, genitori o figli), abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. L'attribuzione delle precedenze di cui al comma 1 del presente articolo, è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda . Il rapporto di ascendenza, discendenza, coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado, adozione e affidamento con il soggetto handicappato deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445. Lo stato di handicap (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione o anche in copia autenticata, rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art.4 della Legge n. 104/92. In attesa che le commissioni si pronuncino, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93 n. 423 documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato.

 

ART. 9

TRASFERIMENTI AI SENSI DELLE LEGGI 100/87 E 402/87 E PRECEDENZE AI SENSI DEL C.C.N.Q.

 

1. Fatte salve le precedenze di cui all'articolo 10, il dipendente, coniuge convivente di militare o di persona cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 1-V comma- l. 100/87 e Art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella L. 402/87, ha diritto al trasferimento.

Per fruire del trasferimento, il personale interessato dovrà contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presta servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice dalla quale risulti lo stato coniugale.

ART.10

PERSONALE SOPRANNUMERARIO TRASFERITO D'UFFICIO

1. Il personale trasferito d'ufficio per soppressione di posto o trasferito a seguito di domanda condizionata perché soprannumerario, conserva per un quinquennio, a domanda, il titolo a rientrare in caso di disponibilità di posto nell'istituzione di precedente titolarità. Tale personale, qualora chieda di rientrare nell'ex istituzione di titolarità, precede gli altri aspiranti ivi compresi quelli delle categorie di cui agli artt. 8 e 9. Per usufruire di tale precedenza, gli interessati devono allegare una dichiarazione in cui attestino, sotto la propria responsabilità, che sono stati trasferiti d'ufficio nell'ultimo quinquennio precedente l'anno accademico 2001/2002, in quanto risultati in soprannumero. Gli interessati devono riportare il codice dell'istituzione di precedente titolarità' nella domanda di trasferimento.

 

TITOLO III

ART. 11

ALLEGATI E NORMA DI RINVIO

1. Gli allegati A e A1 con le relative note, concernenti la tabella di valutazione dei titoli e delle esigenze di famiglia, ai fini dei trasferimenti del personale docente e non docente delle Accademie e dei Conservatori di musica e gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente contratto

2. Per quanto non espressamente previsto nell’allegato A1, con riferimento al personale non docente delle Istituzioni suddette, si fa rinvio all’allegato A – relative note – ed agli artt. 5, 6 e 7 del presente contratto.

 


ALLEGATO A

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESIGENZE DI FAMIGLIA DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DEI TRASFERIMENTI

 

 

Punto 1 - ANZIANITA' DI SERVIZIO

a. per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1)

p. 6

b. per ogni anno di servizio pre-ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera prestato nelle Accademie di Belle Arti e nei Conservatori in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza.

p. 6

c. per ogni anno di servizio pre-ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o di ruolo diverso da quello di attuale titolarità nelle Accademie e nei Conservatori.

p. 4.5

d. per ogni anno di servizio pre-ruolo e di ruolo, riconosciuto o valutato ai fini della carriera, prestato in altro ordine di scuola

p. 3

e. per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità' nell'istituzione di attuale titolarità, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) (2)

per i primi 3 anni

p. 6

per il quarto e quinto anno (per ogni anno)

p. 2

per ogni anno oltre il quinquennio

p. 3

 

f. per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità in aggiunta a quello previsto dalle lettere a e b .

per i primi 3 anni

p. 6

per il quarto e quinto anno (per ogni anno)

p. 1

per ogni anno oltre il quinquennio

p. 2

 

 

 

 

Punto 2 - ESIGENZE DI FAMIGLIA

a. Per il ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docente senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (3):

p. 6

b. Per ogni figlio di età' inferiore a sei anni (4)

p. 4

c. Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (4) ovvero per ogni figlio di età superiore ai 18 anni affetto da infermità o difetto fisico o mentale che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro:

p. 3

d. Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nella provincia richiesta (5) (6)

p. 6

e. Per la cura e l'assistenza dei parenti conviventi (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini conviventi entro il terzo grado, di cui all’art. 33 della legge 104(6):

p. 12

 

 

 

Punto 3 - TITOLI GENERALI

a. per ogni promozione di merito distinto

p. 3

b. per l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza(7)

p.12

 

c. diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-diploma o post-laurea, di durata non inferiore ad un anno , rilasciati da università (8) statali o libere previsti dagli statuti ovvero dall'art. 4 ovvero art. 6 e art. 8 della legge 19/11/90 n. 341, ovvero diplomi conseguiti nei Conservatori o nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a conclusione di corsi che richiedono per l'ammissione il possesso di un diploma rilasciati dagli istituti predetti (tali ultimi diplomi ovviamente non sono valutati nella lett. d)

d. per ogni diploma di durata annuale

p. 2

e. per ogni diploma di durata pluriennale

p. 5

f. per ogni diploma di laurea, di accademia di belle arti, di conservatorio di musica

p. 5

g. per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca"

p. 5

 

 

NOTE ALLEGATO A

PUNTO 1 – ANZIANITA’ DI SERVIZIO

1. il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente:

a) ruolo dei docenti delle Accademie di Belle Arti

b) ruolo degli assistenti delle Accademie di Belle Arti

c) ruolo dei docenti dei Conservatori di musica

d) ruolo degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica

2. Ai fini della continuità’ il servizio svolto all’epoca nelle sezioni staccate non e’ comunque cumulabile con quello prestato nella sede centrale fatto salvo quello svolto nelle soppresse sezioni staccate per ciechi.

 PUNTO 2 – ESIGENZE DI FAMIGLIA

1. Il punteggio spetta solo per la sede presente nella provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data del termine di scadenza di presentazione della domanda; la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza della iscrizione stessa, in alternativa, con autocertificazione ai sensi del T.U 445/2000. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. i punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nella provincia di residenza del familiare non vi siano istituzioni richiedibili. in tal caso il punteggio sarà attribuito per la provincia più vicina, purché compresa tra le preferenze espresse.

2. Ai fini della considerazione del figlio come inferiore ai sei anni o che non abbia superato il diciottesimo anno di età si terra' conto della seguente prescrizione: il compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti comporta comunque l'attribuzione rispettivamente di punti 4 e punti 3.

3. il punteggio e' attribuito nei seguenti casi:

a. figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b. figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura da comportare di necessità la residenza nella provincia in cui è situato l'istituto medesimo:

c. figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122 Dp.R. 9.10.1990 n.309, programma che comporti di necessità la residenza nella provincia nel cui ambito è situata la struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art.122, comma 3, del citato Dp.R. n.309/1990.

(6)non può essere cumulato il punteggio di cui alle lettere d) ed e) se si riferiscono alla stessa persona.

PUNTO 3 - TITOLI GENERALI

(7) e’ equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

(8) i diplomi annuali dovranno avere durata non inferiore alle 350 ore ovvero quelli pluriennali non inferiore alle 700 ore.

 

 


 

ALLEGATO A 1

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA DEL PERSONALE NON DOCENTE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI DI MUSICA

 

 

Punto 1 - ANZIANITA' DI SERVIZIO

a. per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza

giuridica della nomina nel profilo di appartenenza, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (1)

p..2

b. per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (2)

p.1

c. per il sevizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità per 3 anni interi, valutabili fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda (3), (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a e b)

p..24

 

d. per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza, senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità (3), (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a, b e c )

oltre il triennio

p. 8

oltre il quinquennio

p.12

 

 

Punto 2 - ESIGENZE DI FAMIGLIA

a. Per il ric

ongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (4)

p. 24

b. Per ogni figlio di età' inferiore a sei anni (5)

p. 16

c. Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (5) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro

p. 12

d. Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (6), nonché per l’assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia (art 122 – comma III – Dp.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 Dp.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (7)

p.24

e. Per la cura e l'assistenza dei parenti conviventi (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini conviventi entro il terzo grado, di cui all’art. 33 della legge 104( 4)

p. 48

 

 

Punto 3 - TITOLI GENERALI

 

a. per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza

p.12

b. per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza

p.12

 

 

 

NOTE ALLEGATO A 1

 

E’ valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

Il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell’ art. 8 della Legge 463/78.

Il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell’art. 49 della Legge 312/80;

Il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell’attuale profilo ai sensi dell’art. 19 del Dp.R. 399/88 e dell’art. 38 del Dp.R. 209/87;

Il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito el profilo di attuale appartenenza per effetto dell’art. 200 del T.U. approvato con Dp.R. 10/1/57 n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella e annessa al Dp.R 31/5/74, n. 420;

I servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal Dp.R. 7/3/85, (per l’ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti per il guardarobiere il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaborato amministrativo il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell’art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.

Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall’art. 4 comma 13, del Dp.R. 399/88. Sono valutabili anche i sevizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;

il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge:

La continuità del servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestata all’interessato con apposita dichiarazione redatta secondo l’allegato A 1 all’ O.M. sulla mobilità: Si precisa che per l’attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione pertanto sia il periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retrotattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella istituzione di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell’istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici etc…Parimenti ai sensi dell’art 4 del presente accordo, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario.

Il punteggio spetta per la provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione della ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data di presentazione della domanda. La precedenza, comunque, a parità di punteggio è attribuita a colui la cui famiglia risiede nel comune dove ha sede l’istituzione. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell’ordinanza. In tal caso, l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche per la provincia confinante con quella di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a condizione che in quest’ultima non esistano istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) d), sono cumulabili tra loro.

L’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui viene disposto il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.

La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a. figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;

b. figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell’istituto medesimo.

Per l’attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del Dp.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti al trasferimento.

 

 


ALLEGATO 1

 

 

Le delegazioni negoziali sono costituite come segue:

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Dottor Giorgio Bruno CIVELLO

Dottor Remo DI LISIO

Dottor Angelo IACOMINI

 

DELEGAZIONE SINDACALE:

C.G.I.L. Scuola

U.I.L. Scuola

C.I.S.L. Università

U.N.A.M.S.

S.N.A.L.S.

 


 

ALLEGATO 2

 

DICHIARAZIONE

 

 

 

 

Il/la sottoscritt..……………….…

docente di ruolo nell'istituto ..………………….………..

aspirante al trasferimento per l'anno accademico 2001/2002…………………..

avendo chiesto di beneficiare della precedenza prevista dall'art.33 commi 5 e 7 della legge 104/92. dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445, di essere effettivamente convivente con il/la sig..……………………….……

(specificare la relazione di parentela o affinità)..……………………….…..

unitamente al/alla quale abita nel comune di ……………………….

via. e che la descritta situazione risulta agli atti della anagrafe del comune di ………………….

avendo il/la sottoscritt adempiuto alle prescrizioni indicate dall'art.13 del Dp.R. n.223/89.

In fede

Firma

 

 

 


ALLEGATO 3

 

 

DICHIARAZIONE

 

 

 

Il/la i/le sottoscritt(specificare la relazione di parentela o affinità) .convivente/i con il/la sig(familiare disabile) unitamente al/alla quale abita nel comune (provincia) divia..

dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai sensi, del T.U. 28/12/2000, n. 445, di non essere nelle condizioni di prestare assistenza continuativa al familiare disabile, per i seguenti motivi..

e pertanto di non avvalersi dei benefici previsti dall'art. 33 delle legge 104/92 e di non essersene avvalso/a/e/i in precedenza.

In fede

 

Firma