Accordo nazionale tra le OO.SS. e il MIUR concernente l'attuazione dell'art. 7 del CCNL per il secondo biennio economico 2004 - 2005
Articolo 1
Campo di applicazione.
Destinatari
1. Il presente Accordo, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il biennio economico 2004-2005 del comparto scuola, regola i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione della posizione economica orizzontale al personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario con contratto a tempo indeterminato, per lo svolgimento di ulteriori e più complesse mansioni, in aggiunta ai compiti già previsti dagli specifici profili professionali.
2. L'attribuzione della suddetta posizione economica è riferita al personale con contratto a tempo indeterminato appartenente ai profili professionali delle aree A e B della Tabella C allegata al CCNL 24 luglio 2003, Comparto scuola, compreso quello in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, e quello a qualsiasi titolo collocato fuori ruolo, ovvero in posizione di status equiparata, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel ruolo di appartenenza.
Articolo 2
Uffici competenti
1. Gli Uffici scolastici regionali, attraverso i Centri di servizio amministrativo e con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, provvedono, per le province di rispettiva competenza, all'attuazione del presente Accordo nelle relative modalità operative.
Articolo 3
Ripartizione delle posizioni economiche
1. Per effetto di quanto previsto all'articolo 7, comma 4, del richiamato CCNL relativo al secondo biennio economico 2004-2005, le posizioni economiche da destinare al personale dell'area A ed al personale dell'area B sono ripartite in misura, rispettivamente, di un terzo e di due terzi delle risorse complessive corrispondenti a 33 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi, realizzate quali economie ed indicate nell'atto di indirizzo per il II biennio 2004-05 del comparto scuola.
2. Il numero delle posizioni economiche, finalizzate alla valorizzazione professionale di cui al presente Accordo, è determinato in maniera proporzionale alla consistenza dell'organico di diritto provinciale di ciascun profilo professionale relativo all'anno scolastico 2005/2006.
L'importo di ciascuna di tali posizioni è pari ad '€ 330,00 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area 'A' e ad '€ 1000,00 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area 'B'.
3. Nell'allegato 1, costituente parte integrante del presente Accordo, sono indicate, articolate per profilo professionale e per province, le ripartizioni delle posizioni economiche attribuibili, nonché delle unità di personale destinatarie del corso di formazione di cui al successivo articolo 7. Tali unità sono pari al numero delle posizioni economiche attribuibili, aumentato del 5%.
4. Le posizioni economiche sono attribuite, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, CCNL, al personale che ha frequentato con esito favorevole il corso di formazione di cui al successivo articolo 7.
Articolo 4
Ricadute sull'organizzazione del lavoro
1. All'inizio dell'anno scolastico 2006/2007 il personale utilmente collocato nella graduatoria definitiva di cui al successivo art. 6, comma 3, ed inserito nel percorso di formazione, è individuato - in relazione al numero delle posizioni economiche attribuibili - nel piano delle attività del personale ATA predisposto dal DSGA, quale titolare per lo svolgimento delle ulteriori mansioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 del CCNL succitato.
2. La contrattazione di scuola nella definizione dell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera i), del CCNL 24 luglio 2003, terrà conto delle ulteriori predette mansioni affidate al personale di cui al precedente comma 1, che escludono l'attribuzione degli incarichi e dei compiti previsti dall'articolo 47 del CCNL 24 luglio 2003, compresa, per il profilo dell'assistente amministrativo, la sostituzione del Dsga.
3. Qualora in talune istituzioni, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, sia previsto , ai sensi dell'articolo 47 citato, l'affidamento di incarichi specifici o di compiti di pari complessità - rispetto alle ulteriori mansioni disciplinate dal presente Accordo - ma comportanti, sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione di scuola, un compenso superiore a quello riconosciuto ai titolari delle posizioni economiche di cui all'articolo 7 del menzionato CCNL del 7 dicembre 2005, resta demandata alla stessa sede di contrattazione la possibilità di disciplinare l'eventuale compensazione economica necessaria per assicurare la parità di trattamento tra le due retribuzioni.
Ai fini suddetti, si attingerà alle risorse assegnate alla scuola ai sensi dell'art. 47, ferma restando la natura accessoria dell'eventuale integrazione compensativa adottata.
Articolo 5
Presentazione delle domande e valutazione dei titoli
1. L'accesso alla procedura per l'attribuzione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo avviene a domanda dell'interessato, da presentare presso la scuola della provincia di titolarità in cui il richiedente presta servizio.
2. Il personale in servizio in provincia diversa da quella di titolarità , deve presentare la domanda alla scuola di titolarità per il tramite della scuola in cui presta servizio.
3. Il personale che ha perduto la titolarità deve presentare la domanda presso il CSA della provincia di ultima titolarità .
4. Le domande di partecipazione alla procedura per l'individuazione dei beneficiari devono essere presentate entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Accordo nei siti Internet e Intranet del MIUR. La pubblicazione, preceduta da una tempestiva comunicazione agli Uffici scolastici regionali, avviene in tutti i citati uffici sotto la stessa data fissata dal MIUR.
5. I titoli valutabili e i relativi punteggi, ai fini dell'inserimento nella graduatoria prevista dall'articolo 7, comma 2, del CCNL per il secondo biennio economico 2004-2005, sono indicati nella tabella di cui all'allegato 2, che è parte integrante del presente Accordo. Sono valutabili i titoli posseduti alla data del 31 dicembre 2005.
6. La valutazione dei titoli, ai fini della formazione della graduatoria, è effettuata sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato nell'apposita scheda/domanda, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni. Il dirigente dell'istituzione scolastica competente verifica che i titoli dichiarati dall'interessato siano quelli previsti nella tabella di cui all'allegato 2 e dispone l'acquisizione della domanda al sistema informativo del MIUR.
7. Nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, il dirigente della scuola in cui il candidato presta servizio provvede, per la parte di propria competenza, alla verifica di cui al comma 6, ed invia subito dopo la domanda, per le ulteriori verifiche, all'istituzione scolastica di titolarità . Una volta esperite tali verifiche, il dirigente di quest'ultima istituzione dispone l'acquisizione della domanda stessa al sistema informativo del MIUR.
8. Nei casi di cui al comma 3, il dirigente del CSA che riceve la domanda provvede alla verifica e all'acquisizione al sistema informativo del MIUR.
9. L'Amministrazione scolastica periferica effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
10. Ai fini di cui ai precedenti commi, la domanda di partecipazione, corredata dall'apposita scheda valutativa, deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal candidato utilizzando l'allegato modello (All. 3) .
Articolo 6
Formulazione delle graduatorie e individuazione dei beneficiari
1. La graduatoria provinciale per l'attribuzione del beneficio economico è formulata per ciascun profilo professionale in ogni provincia nella quale sono istituiti i relativi posti in organico, secondo l'ordine decrescente ottenuto sommando il punteggio della valutazione dei titoli dichiarati nella domanda. In caso di parità di punteggio, precede il candidato più anziano di età .
2. Entro trenta giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, i CSA, sulla base dei dati acquisiti attraverso procedura informatizzata dalle singole istituzioni scolastiche, pubblicano le graduatorie provinciali provvisorie nel proprio albo. Dette graduatorie sono pubblicate anche all'albo degli Uffici scolastici regionali e sono consultabili via internet e intranet nel sito del MIUR. Entro cinque giorni gli interessati possono inoltrare ai CSA competenti reclamo avverso la posizione in graduatoria esclusivamente per errore materiale. Con successivo decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, o del dirigente del CSA a tal fine delegato, sono approvate le graduatorie definitive.
3. Il personale utilmente collocato nella graduatoria di cui al comma precedente è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 7, in numero pari al 105% delle posizioni economiche disponibili.
4. A conclusione del corso di formazione, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, previo accertamento dell'esito favorevole della frequenza del corso medesimo ed in ragione del contingente assegnato a ciascuna provincia e per ciascun profilo secondo le disponibilità di cui alla tabella allegata al presente Accordo (All. 1), definisce, con apposito provvedimento, l'elenco del personale a cui è attribuita la posizione economica .
5. Avverso il provvedimento conclusivo della procedura di cui al comma precedente, ovvero avverso il decreto di approvazione della graduatoria definitiva di cui al comma 2 del presente articolo, è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro, previo tentativo obbligatorio di conciliazione.
6. Nel caso in cui, a qualsiasi titolo, si verifichino cessazioni dal servizio di personale cui sia stata già attribuita la posizione economica, le medesime posizioni economiche vengono assegnate, in pari numero, a coloro che, utilmente collocati in graduatoria, abbiano frequentato con esito favorevole il corso di formazione secondo quanto previsto dal comma 3.
7. Qualora si verifichino ulteriori cessazioni dopo l'assegnazione delle posizioni economiche di cui al precedente comma, queste ultime sono assegnate, nei limiti del medesimo contingente, ai candidati secondo l'ordine della graduatoria definitiva di cui al comma 2 del presente articolo, previo esito favorevole della frequenza delle attività di formazione da organizzare annualmente, come stabilito dal successivo art. 7.
8. Sempre secondo le modalità di cui all'art. 3, si procede in caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, che consentano l'incremento del numero delle posizioni economiche.
Articolo 7
Corso di formazione
1. La formazione prevista dall'art. 7 del CCNL di cui al presente Accordo, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all'attribuzione del beneficio economico, è considerata servizio a tutti gli effetti.
2. Il corso di formazione di cui al precedente comma 1 è organizzato secondo il modello generale concordato nell'Intesa stipulata il 20 luglio 2004, con la collaborazione dell'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE).
3. I contenuti e le modalità di svolgimento del corso di formazione, comprensivi delle attività in presenza, sono finalizzati all'attuazione da parte del personale interessato delle ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per l'Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa.
4. Il modello adottato per le attività formative, come da allegato tecnico che fa parte integrante del presente Accordo (All. 4), è quello dell'e-learning integrato, adattato alle specificità di cui all'art. 7 del CCNL succitato. Le attività in situazione sono curate dagli Uffici scolastici regionali con il supporto di e-tutor individuati tra quelli già operanti nei corsi di qualificazione (art. 3 Intesa 20 luglio 2004) e sono arricchite da attività svolte in presenza, con il contributo di esperti, mirate all'acquisizione/supporto delle competenze necessarie allo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 7 del CCNL, citato.
5. In caso di svolgimento del servizio in provincia o regione diversa da quella di titolarità , la frequenza del corso avviene nella provincia in cui il candidato presta servizio.
6. Il corso di formazione è articolato in due segmenti per complessive 42 ore per l'Area A e 56 ore per l'Area B:
  1. Il primo segmento reca i contenuti previsti dal percorso di qualificazione (corrispondente a 24 ore per l'Area A e a 36 ore per l'Area B);
  2. Il secondo segmento consiste nell'attività formativa specifica concernente le mansioni ulteriori previste dall'Art. 7 comma 3 del CCNL Biennio economico 2004-2005 (18 ore per l'Area A e 20 ore per l'Area B).
7. L'attestazione dell'avvenuta positiva partecipazione ai corsi di qualificazione di cui all'art. 3 dell'Intesa 20 luglio 2004 costituisce credito formativo ai fini del corso di formazione di cui al presente Accordo, come di seguito indicato:
  1. Area A: è riconosciuto un credito di 24 ore per chi ha frequentato i corsi di qualificazione; il restante corso di complessive 18 ore è suddiviso in 6 ore on-line e 12 ore in presenza;
  2. Area B: è riconosciuto un credito di 36 ore per chi ha frequentato i corsi di qualificazione; le restanti 20 ore sono suddivise in 8 ore on-line e 12 ore in presenza.
La frequenza ai corsi deve essere documentata dall' apposita attestazione.
Coloro che non hanno frequentato i corsi di 'qualificazione' di cui all'Intesa nazionale del 20 luglio 2004, sono tenuti a frequentarli come momento iniziale del corso di formazione del presente Accordo.
8. Si intende come esito favorevole della frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 7, comma 1, il proficuo svolgimento delle attività proposte nei momenti on-line e la frequenza di almeno i ≤ delle ore in presenza.
9. A conclusione delle attività formative, i direttori di corso comunicano agli Uffici scolastici regionali i nominativi del personale che, sulla base della documentazione delle attività on-line rilasciata dall'e-tutor e dalle risultanze dei fogli di firma relativi ai momenti in situazione, ha positivamente partecipato ai corsi.
10. Il personale che partecipa alle attività di formazione di cui all'art. 7 non puà” svolgere nello stesso corso la funzione di e-tutor o di esperto.
11. Presso le scuole e in ogni sede di svolgimento dei corsi di formazione, a cura dei Dirigenti scolastici debbono essere attivate tutte le iniziative atte a garantire l'utilizzo delle postazioni informatiche necessarie al personale interessato alle attività di formazione, nonché gli eventuali interventi propedeutici all'utilizzo delle postazioni stesse.
A tal fine verrà distribuito, a cura dell'Indire, alle scuole richiedenti materiale didattico di autoistruzione, di facile utilizzo.
12. I corsi di cui al presente Accordo sono finanziati con gli stanziamenti in favore degli Uffici scolastici regionali nella di cui alla Direttiva Ministeriale n. 29 del 20 marzo 2006 sulla formazione del personale della scuola, per il corrente Esercizio Finanziario.
Articolo 8
Contrattazione integrativa regionale
1. I direttori generali degli Uffici scolastici regionali procedono, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del CCNL vigente, all'immediata attivazione della contrattazione integrativa a livello di USR, per consentire il tempestivo completamento delle attività formative di cui al presente Accordo.
2. Al fine di garantire la massima efficacia dell'intervento formativo, nell'ambito della contrattazione di cui al comma 1, sono altresଠspecificate:
    1. a)le modalità di finanziamento delle specifiche iniziative di formazione;
    2. b)lo svolgimento temporale delle attività in presenza;
    3. c)i criteri per l'individuazione degli e-tutor in riferimento a quanto previsto nell'Intesa 20 luglio 2004;
    4. , LA PARTE PUBBLICA
      d) i criteri per l'individuazione degli esperti, i quali debbono possedere le professionalità necessarie allo svolgimento delle iniziative di formazione in presenza finalizzate all'acquisizione, da parte del personale aspirante al beneficio economico, delle mansioni espressamente previste dall'articolo 7 del CCNL, citato.
Articolo 9
Norma finale
Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell'applicazione del presente Accordo, saranno affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.

Roma 10 maggio 2006